Rigettato il ricorso di Grifonline per l'installazione di un nuovo impianto tecnologico a servizio di trasmissione di segnale wireless
Pubblicato il: 1/20/2025
Nel contenzioso, Grifonline S.r.l. è affiancata dall'avvocato Stefano Pasquini; il Comune di Grosseto è difeso dall'avvocato Susanna Cruciani.
La società Grifonline s.r.l. propone ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 2313/2024 della Sezione, passata in giudicato, che ha accolto l’appello della detta società e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di prime cure, ha annullato la Determinazione Dirigenziale n. 1322 del 16.07.2020 del Comune di Grosseto, notificata il 21.07.2020, con la quale non era stata accolta la domanda unica n. 2019/1265 presentata da Grifonline per la “installazione di un nuovo impianto tecnologico a servizio di trasmissione di segnale wireless da realizzarsi nel Comune di Grosseto, loc. Montebrandoli”.
In particolare, la sentenza ottemperanda ha ritenuto che il parere negativo reso dalla Soprintendenza presenta un difetto di istruttoria poiché “la motivazione del parere appare generica e non adeguatamente contestualizzata, in quanto non si confronta direttamente con le specificità del progetto presentato dall’odierna appellante e con quelle del contesto paesaggistico in cui il medesimo dovrebbe inserirsi. Tale contesto paesaggistico, inoltre, non viene adeguatamente individuato nel parere della Soprintendenza la quale non considera, ad esempio, l’eventuale rilevanza che potrebbe assumere la presenza, in zone limitrofe a quella interessata, di analoghi tralicci ed antenne”.
Il parere negativo idrogeologico “non riporta alcuna indagine relativa alle conseguenze, anche solo potenziali, in punto di dissesto idrogeologico, che potrebbero derivare dalla realizzazione dell’intervento. La sola circostanza per cui l’intervento comporti l’abbattimento di piante per la realizzazione di un tratto di strada non è, di per sé, un elemento tale da giustificare un parere negativo, dovendo lo stesso essere fondato su specifiche verifiche in relazione agli interessi presidiati dal vincolo idrogeologico”.
Il parere del servizio edilizia privata del Comune risulta affetto da un travisamento dei fatti e da violazione di legge.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la società ricorrente a rifondere al Comune e al Ministero della Cultura resistenti, in solido e in parti uguali tra loro, l’importo complessivo di euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.

