Rigettato il ricorso di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. per l'approvazione del programma di intervento Ecovillage
Pubblicato il: 1/20/2025
Nel contenzioso, DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. è affiancata dall'avvocato Stefano Gattamelata; Regione Lazio è assistita dall'avvocato Elisa Caprio; il Comune di Marino è difeso dall'avvocato Paolo Pittori.
Con ricorso di primo grado, il consorzio Ecovillage, costituito nel 2016 tra i proprietari delle aree interessate dal programma integrato di intervento relativo alla località “Divino Amore” (c.d. print Ecovillage), per la cui realizzazione avevano stipulato in data 30 luglio 2013 una convenzione urbanistica con il Comune di Marino, e le società consorziate DeA Capital, Futuro Immobil Italia (in breve, Fii) e Arcadia 2007, unitamente alle società La Mole Due e Cristina, hanno premesso che, in base alle originarie prescrizioni del prg comunale (1994), l’area di loro proprietà era classificata quale zona D, sottozona D6-A, con possibilità di destinazioni industriali, artigianali e commerciali e indice di edificabilità di 1,75 mc/mq.
Il Comune di Marino e la Regione Lazio avevano sottoscritto: in data 26 marzo 2010, un protocollo d’intesa per l’adozione di strumenti urbanistici e accordi di programma in variante volti nel complesso a ridurre di almeno il 60% le previsioni volumetriche in località “Divino Amore” e a “introdurre destinazioni d’uso più consone al contesto territoriale di riferimento”; in data 14 giugno 2011, un nuovo, articolato, protocollo volto a ribadire e precisare le finalità dell’atto precedente.
In adesione a quest’ultimo accordo, in data 7 luglio 2011, la società Ecovillage (all’epoca proprietaria dell’intero compendio interessato dall’intervento) aveva per l’appunto presentato una proposta di programma in variante, recante: i) riduzione delle volumetrie (da ca. 889 mila mc. a 460 mila, a fronte di una modifica delle destinazioni d’uso da artigianale, industriale e commerciale a residenziale per 360 mila mc. e commerciale per i restanti 100 mila mc.); ii) cessione gratuita al Comune delle aree per viabilità principale, standard, parcheggi, verde e servizi (49 mila mq. ca. per servizi pubblici extra standard; 6,65 mila mq. su cui realizzare 20 mila mc. di edilizia residenziale pubblica; complesso di casali “Negroni-Tudini” per ca. 6,5 mila mc.); iii) contribuzione, a carico del proponente, di 18 milioni di euro, oltre iva, per opere di urbanizzazione secondaria.
Il Consiglio comunale di Marino ha sospeso in via cautelare l’efficacia del protocollo d’intesa del 2011, avviando al contempo (ex art. 7 l. n. 241/90) il procedimento di sospensione del print Ecovillage.
Il T.a.r., con ordinanza n. 13261, del 19 novembre 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 l.r. n. 7/2018 cit. in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost.; Con successiva sentenza n. 14900 del 28 dicembre 2019 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle società Cristina e La Mole Due, stante l’“impossibilità di pronunciarsi due volte sugli stessi atti (divieto di ne bis in idem) da parte del Collegio e perché le due citate società non [avevano] impugnato gli atti successivi del procedimento con i motivi aggiunti”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.