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Respinto il ricorso di SAPNA per la gestione dei rifiuti nella Provincia di Napoli


Pubblicato il: 1/20/2025

Nel contenzioso, la società SAPNA - Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. è affiancata dall'avvocato Roberto Bocchini; la società Fibe S.p.A. è assistita dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone e Ennio Magrì.

Il presente giudizio è stato proposto dalla società S.A.P.N.A. - Sistema Ambiente Provincia di Napoli s.p.a. nell’ambito della più complessa vicenda che ha interessato la gestione del ciclo unico del servizio di smaltimento rifiuti nella Provincia di Napoli.

Con ordinanza commissariale n. 54 del 20 marzo 2000 veniva affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti per la Provincia di Napoli all’Associazione temporanea di imprese composta da Fisia Italimpianti s.p.a. (mandataria) e Babcock Kommunal Gmbh, Deutsche Babcock Anlagen Gmbh, Evo Oberhausen ag e Impregilo S.p.A. (mandanti).

In data 7 giugno 2000, veniva stipulato il contratto (rep. n. 11503) di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nella Provincia di Napoli, mediante la realizzazione di tre impianti per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti (CDR), e di un impianto di termovalorizzazione del CDR dedicato alla produzione di energia elettrica, tra il Commissario Delegato - Presidente della Giunta Regionale della Campania - e la FISIA ITALIMPIANTI S.p.A., in qualità di mandataria della predetta ATI.

L’ATI, al fine di gestire il servizio affidato, costituiva una società denominata FIBE s.p.a. che in data 13 luglio 2000, subentrava alla stessa, divenendo l’affidataria del servizio.

La FIBE provvedeva a svolgere il servizio sino al 30 novembre 2005, allorquando con d.l. n. 245, convertito nella legge n. 21 del 2006, veniva disposta la risoluzione ex lege del contratto di affidamento, con decorrenza dal 15 dicembre 2005 In conseguenza della risoluzione del contratto, l’amministrazione dello Stato subentrava, a partire dal 16 dicembre 2005, nella titolarità della gestione e di tutte le opere, mobili o immobili, insistenti sui siti realizzati e gestiti dalla FIBE S.p.a. e nei contratti intercedenti con i proprietari dei vari siti.

Con d.l. n. 107 del 17 giugno 2008, convertito nella legge n. 123 del 2008, cessava lo svolgimento da parte di FIBE di ogni attività gestoria che veniva, pertanto, trasferita alle Province della Regione Campania.

Nelle more del passaggio di consegna alle Province del servizio, con l’O.P.C.M. n. 3693 del 15 luglio 2008 veniva disposto che, in via sostitutiva e fino a che le Province competenti non avessero adottano le determinazioni per la gestione dei predetti impianti, il Sottosegretario di Stato avrebbe provveduto alla nomina di commissari ad acta per ciascuno degli ambiti provinciali territoriali che assicuravano la prosecuzione della gestione del servizio.

Con successivi verbali del 7 agosto 2008, la FIBE S.p.A. e i singoli Commissari ad acta nominati attestavano di aver completato tutte le operazioni strumentali e complementari al subentro definitivo degli stessi Commissari nella gestione e nell’esercizio dei sistemi impiantistici di smaltimento dei rifiuti.

In data 17 marzo 2010, con decreto provinciale n. 144, la Provincia di Napoli conferiva alla S.A.P.N.A. s.p.a. tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa fra le partile spese del giudizio.