Accolto il ricorso di Omnia Service per il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Lequile
Pubblicato il: 1/21/2025
Nel contenzioso, Omnia Service Società Cooperativa è affiancata dall'avvocato Paolo Gaballo; il Comune di Lequile è difeso dall'avvocato Giovanni Morelli; Autonoleggio Quarta S.r.l. è assistita dall'avvocato Danilo D'Arpa.
Si controverte su una gara per il servizio di trasporto scolastico indetta dal Comune di Lequile (LE) per il periodo 7 gennaio 2024 – 31 maggio 2026. La gara veniva aggiudicata in favore di Autonoleggio Quarta s.r.l.
La seconda classificata OMNIA impugnava la aggiudicazione in favore di Autonoleggi Quarta sia per la ritenuta assenza del requisito di capacità economica e finanziaria, sia in quanto il requisito di capacità tecnico professionale (ossia un fatturato specifico per servizi analoghi, nell’ultimo triennio, di almeno 350 mila euro) non sarebbe stato posseduto in quanto dichiarati, in sede di gara, soltanto 90 mila euro.
Il TAR Lecce, una volta rigettata per genericità la censura relativa alla ritenuta assenza del requisito di capacità economica e finanziaria (aspetto questo sul quale si è successivamente formato il giudicato), riconosceva poi l’assenza in effetti del requisito di capacità tecnico professionale, sulla base di quanto dichiarato dalla prima classificata, ma accoglieva il ricorso ai fini della ripetizione del procedimento di gara affermando, in particolare, che la SA avrebbe dovuto ricominciare la procedura stessa dalla ammissione al soccorso istruttorio della prima classificata la quale, poiché conferitaria di azienda operante nel medesimo segmento commerciale (trasporto pubblico comunale dal 2017), avrebbe così potuto dimostrare il possesso dei requisiti relativi al fatturato specifico.
L’appello di OMNIA si basa sulla violazione del principio di autoresponsabilità secondo cui, una volta effettuate certe dichiarazioni, ogni impresa ne deve poi sopportare le inevitabili conseguenze.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della gravata sentenza, accoglie altresì il ricorso di primo grado con conseguente annullamento della determinazione comunale di aggiudicazione in data 3 gennaio 2024 nonché della successiva determinazione in data 12 agosto 2024. Spese compensate.