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Accolto il ricorso di Sile Costruzioni S.r.l. per l'approvazione del progetto di un centro commerciale nel Comune di Chieti


Pubblicato il: 1/21/2025

Nel contenzioso, Sile Costruzioni S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giulio Cerceo, Stefano Corsi, Guido Alberto Inzaghi e Tommaso Fiorentino; Regione Abruzzo è assistita dall'Avvocatura Generale dello Stato; il World Wide Fund For Nature - Ente del Terzo Settore è difeso dall'avvocato Francesco Paolo Febbo; il Comune di Cepagatti è rappresentato dall'avvocato Lorenzo Passeri Mencucci.

Con l’appello in epigrafe, la società Sile Costruzioni S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 267 del 2023 del T.a.r. Abruzzo - Pescara con cui sono stati respinti il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti dalla medesima proposti per l’annullamento del Giudizio n. 3524 del 14 ottobre 2021 e del precedente Giudizio n. 3478 del 29 luglio 2021, del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (C.C.R.-V.I.A.), nonché del Giudizio n. 3732 del 15 settembre 2022, quest’ultimo adottato all’esito dell’ordinanza cautelare n. 279 del 18 dicembre 2021 del T.a.r. Pescara che aveva disposto il riesame dell’istanza.

Il T.a.r. Pescara, con l’ordinanza cautelare n. 279 del 18 dicembre 2021, ha accolto l’istanza cautelare ordinando all’amministrazione di provvedere nuovamente sull’istanza volta al rilascio della V.I.A. postuma. Tuttavia, all’esito della nuova valutazione, l’istanza è stata comunque rigettata dall’amministrazione con il Giudizio n. 3732 del 15 settembre 2022, impugnato con motivi aggiunti. L’ulteriore istanza cautelare formulata unitamente al ricorso per motivi aggiunti è stata, invece, respinta dal T.a.r. con l’ordinanza n. 157 del 22 dicembre 2022.

Con la sentenza n. 267 del 2023, il giudice di primo grado ha poi respinto nel merito il ricorso e i motivi aggiunti, sul presupposto che le già richiamate sentenze del T.a.r. Pescara n. 69 del 2019 e del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6044 del 2020 avessero, a suo avviso, travolto anche i titoli edilizi, sicché, in mancanza dei sottostanti titoli, non sarebbe stato possibile dar corso al procedimento di V.I.A. postuma ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società Sile Costruzioni S.r.l., formulando due distinti motivi di gravame e sostenendo, già nella parte in fatto, come dalle precedenti sentenze – ossia quella del T.a.r. Pescara n. 69 del 2019 e quella del Consiglio di Stato, n. 6044 del 2020 – non sarebbe derivata la caducazione dei titoli edilizi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il Giudizio n. 3524 del 14 ottobre 2021 e il Giudizio n. 3732 del 16 settembre 2022.