Respinto il ricorso di IESI per il risarcimento dei danni conseguenti ad un illegittimo diniego di condono
Pubblicato il: 1/21/2025
Nel contenzioso, IESI - Iniziative Edilizie Sviluppo Immobiliare S.r.l. è affiancata dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Carmine Rucireta; il Comune di Bari è difeso dagli avvocati Augusto Farnelli e Chiara Lonero Baldassarra.
Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Puglia, la Società I.E.S.I. - Iniziative Edilizie Sviluppo Immobiliare S.r.l. aveva chiesto il risarcimento dei danni patiti a causa dei provvedimenti del Comune di Bari, annullati in via definitiva con sentenza del Consiglio di Stato n. 2783 del 22.5.2013, non notificata e passata in giudicato in data 7.01.2014.
A sostegno del ricorso aveva formulato le seguenti deduzioni. Con delibera 985 del 22.10.1979 il Comune intimato ha approvato il progetto edilizio (relativo a palazzina uffici, capannone industriale, con adiacenti portinerie e tettoie, nonché due aree pertinenziali a parcheggio realizzati in Bari, alla via Amendola 156), prevedendo l’impegno della società a demolire le opere entro tre mesi dalla richiesta in caso di mancata definizione della procedura di variante già avviata. Con atto d’impegno del 13.12.1979 la I.C.A.I s.p.a. ha assunto espressamente l’obbligo della demolizione nei sensi e nei termini anzidetti.
La variante non veniva approvata; sopraggiunta, quindi, la decadenza dei vincoli apposti sui suoli oggetto di causa dal PRG del 1976, la ricorrente ha presentato una prima domanda di condono edilizio (30 settembre 1986) cui è seguita una seconda a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge in materia n. 724/1994.
Con sentenza 572/1996 (passata in giudicato per perenzione dell’appello interposto dal Comune) il T.a.r. Bari ha annullato il diniego di condono per vizi istruttori della procedura. Successivamente, quindi, il Comune è intervenuto in ordine al compendio immobiliare oggetto di causa con ulteriori provvedimenti negativi tutti contestati dalla ricorrente innanzi al T.a.r. Bari, il quale ha annullato tutti i predetti provvedimenti ritenendo i manufatti condonabili e ha rilevato l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono edilizio.
Avverso tale sentenza il Comune di Bari ha proposto appello, dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2783 del 2013, così definitivamente consolidando il provvedimento di condono. La società ha proposto ricorso per ottenere il risarcimento dei danni suddetti, contestando la condotta illecita e colposa dell’Amministrazione consistente nell’aver presupposto la temporaneità della concessione edilizia rilasciata nel 1980, in base ad una lettura erronea della sentenza del Consiglio di Stato n. 1372/1995, cui è conseguita la decisione di non condonare i manufatti oggetto di causa; nell’aver reso il provvedimento negativo ancorché si fosse formato il silenzio assenso sull’istanza di condono; nella scelta di non mettere immediatamente in esecuzione la sentenza del T.a.r. Bari n. 3538/2000, interponendo avverso la stessa atto di appello, poi dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato solo nel 2013.
Il mancato riconoscimento della legittimità edilizia del compendio immobiliare avrebbe comportato, in primis, il deprezzamento del valore dell’immobile con la conseguente necessità di “svendere” lo stesso nel 2006 ad un prezzo molto più basso rispetto a quello di mercato. Si sarebbe poi verificato l’anticipato recesso dei contratti di locazione stipulati con la società Ferrovie Sud Est, presupponendo tali contratti l’esecuzione di importanti lavori non autorizzati dal Comune, ma necessari per rendere l’immobile locato conforme all’uso cui lo stesso era destinato. Lamenta, infine, parte ricorrente i danni causati dalla mancata esecuzione del contratto preliminare di locazione con la predetta FSE.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5322/2021), lo respinge. Spese di grado compensate.