Respinto il ricorso di Integrazioni Cooperativa Sociale Onlus contro l'ASL di Salerno
Pubblicato il: 1/22/2025
Nel contenzioso, Integrazioni Cooperativa Sociale Onlus è affiancata dall'avvocato Luca Rubinacci; Azienda sanitaria locale Salerno è assistita dagli avvocati Emma Tortora e Gennaro Galietta; Regione Campania è difesa dall'avvocato Rosanna Panariello.
Con ricorso n.1914/219, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Napoli, la Società Integrazioni Cooperativa Sociale Onlus (di seguito anche la Società) aveva chiesto l’annullamento della nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. 0158995 del 12.3.2019, trasmessa via pec, con cui in riscontro alla nota A.S.L. Salerno prot. n. 54340 del 26.02.2019 di trasmissione del parere favorevole della Commissione Aziendale all’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura terapeutica intermedia ex DCA n. 45/2015, denominata “Paidos Chaos”, si dichiara la improcedibilità della istanza della ricorrente essendo ancora in corso l’istruttoria relativa alla prima fase di applicazione dei DCA nn. 45/2015 e 16/2017.
La Società, che eroga servizi e prestazioni per la salute mentale in favore sia di adulti sia di minori e che aveva inoltrato al Comune di Acerno istanza, rimasta non accolta, per essere autorizzata a realizzare una nuova struttura terapeutica, aveva dedotto l’illegittimità di un rinvio sine die dell’esame dell’istanza di autorizzazione pur in presenza di un accertato residuo fabbisogno anche all’esito dell’eventuale favorevole conclusione delle istanze pervenute di posti letto residenziali e semiresidenziali. Ha quindi lamentato, coi motivi aggiunti, la illegittimità del DCA 83/2019 e del Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019-2021 comportando un rinvio sine die dell’attivazione di nuovi posti letto.
Nella resistenza della Regione Campania, del Commissario ad acta, della L.C. Matese Impresa Sociale S.R.L. e dell’A.S.L. Salerno, il Tribunale adìto (Sezione I) ha così deciso il gravame al suo esame: ha respinto il ricorso; ha compensato le spese di lite.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2667/2021), lo respinge. Spese di grado compensate.