Il CdS si pronuncia sul ricorso di Julia Portfolio Solutions S.p.A. contro il Comune di Venezia
Pubblicato il: 1/22/2025
Nel contenzioso, Julia Portfolio Solutions S.p.A. è affiancata dall'avvocato Gianluca Moriani mentre il Comune di Venezia è assistito dagli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta e Nicoletta Ongaro.
Con i ricorsi nn. 946/2019, 948/2019 e 975/2019, tutti proposti innanzi al T.a.r. Veneto, la Società Immobili e Servizi S.r.l. in Concordato Preventivo, la Erre1 S.r.l. in Liquidazione e la Hypo Alpe Adria Bank S.p.a., avevano chiesto l’annullamento rispettivamente: - quanto al ricorso n. 946 del 2019: a) dell’ordinanza del Comune di Venezia, Settore Sportello Unico Edilizia, rif. prat. N. 00946/2019 REG.RIC. n. 2009 116032 PG registrata in uscita con id. 294162/2019 del 10.6.2019, con oggetto “Ordinanza di pagamento della sanzione pecuniaria prescritta dall'art. 36 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i. conseguente al rilascio del permesso in sanatoria n. 2008/478102, domanda presentata il 11/11/2008”, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 164.020,13; b) per quanto occorrer possa, dell’atto PG 2019/233625 del 9.5.2019 con cui è stato comunicato a Immobili e Servizi S.r.l. in concordato preventivo l’avvio del procedimento sanzionatorio; c) l’accertamento della erroneità del quantum debeatur della sanzione pecuniaria pretesa dal Comune di Venezia ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001; - quanto al ricorso n. 948 del 2019: d) dell’ordinanza del Comune di Venezia, Settore Sportello Unico Edilizia, rif. prat. n. 2009 116032 PG registrata in uscita con id. 294162/2019 del 10.6.2019, con oggetto “Ordinanza di pagamento della sanzione pecuniaria prescritta dall'art. 36 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i. conseguente al rilascio del permesso in sanatoria n. 2008/478102, domanda presentata il 11/11/2008”, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 164.020,13; - quanto al ricorso n. 975 del 2019: e) dell’ordinanza n. 294162/2019 (Rif. Prat. n. 2009-116032 PG – Fascicolo 2009.XII/2/6.171; del 10 giugno 2019 della Città di Venezia, Settore Sportello Unico Edilizia che ha disposto: la revoca del provvedimento di pagamento di sanzione pecuniaria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, prot. n. 2009/138479 del 30.03.2009, conseguente al rilascio del permesso in sanatoria n. 2008/478102, nuovo ordine di pagamento di analoga sanzione pecuniaria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 sempre conseguente al rilascio del permesso in sanatoria n. 2008/478102.2.
Nella resistenza del Comune di Venezia, il Tribunale adìto (Sezione II) ha così deciso i gravami, previa riunione, al suo esame: - ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso n. 946/2019; - ha respinto i ricorsi n. 948/2019 e n. 975/2019; - ha compensato le spese del giudizio n. 946/2019 mentre ha condannato Erre 1 s.r.l. in liquidazione e Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. al pagamento in favore del Comune di Venezia delle spese dei giudizi n. 948/2019 e 975/2019 liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.
Avverso tale pronuncia la Società Julia Portfolio Solutions S.p.a. (già Hypo Alpe Adria Bank S.p.a.) ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 19/03/2021 e depositato il 22/03/2021, articolando quattro motivi di gravame.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (r.g.n. 2659/2021), lo respinge. Condanna parte appellante al rimborso, in favore del Comune di Venezia, delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di € 4000.00 (quattromila/00) oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti.