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Improcedibilità per carenza di interesse nel ricorso di Wind Tre S.p.A.


Pubblicato il: 1/23/2025

Nel contenzioso, Wind Tre S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Sartorio; il Comune di Ortona è difeso dall'avvocato Patrizia Silvestri.

Con atto, depositato in data 2.2.2023, la società Wind Tre S.p.A. ha appellato la sentenza n. 251/2022 Reg. Prov. Coll. emessa dal TAR dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, di rigetto del ricorso n. 441/2021 R.G. promosso in data 6.12.2021 per l’impugnativa (i) del provvedimento comunale dell’08.10.2021, comunicato dal SUAP il successivo 12.10.202, con il quale Responsabile comunale aveva espresso diniego sull’istanza di autorizzazione presentata, congiuntamente alla società Cellnex Italia S.p.A., per la realizzazione di un impianto di pubblica utilità su una porzione di terreno ubicata nel Comune di Ortona, in località Lazzaretto, censita catastalmente al fg. 2, p.lla 3535; (ii) di ogni altro atto ad esso presupposto connesso e/o conseguenziale, ivi incluso il “Regolamento comunale per l’installazione di impianti per la telefonia mobile” (approvato dal Consiglio Comunale in data 23.02.2004 con delibera n. 8, così come modificato in data 22.03.2010, con delibera n. 29), con particolare riferimento all’art. 8, comma 2 (doc. n.3 “I.R.P.C.”).

Si è costituito in giudizio di appello in data 10.3.2023 il Comune di Ortona chiedendo in via preliminare di dichiarare il ricorso improcedibile per difetto di interesse avendo la società appellante nel frattempo presentato una nuova domanda di autorizzazione per un progetto che prevede il posizionamento dell’impianto in altra posizione del lotto e nel merito ha chiesto il rigetto con condanna alle spese.

In data 7.11.2023 il Comune di Ortona ha depositato l’autorizzazione n. 1 del 01.06.2023 rilasciata a Wind S.p.A. per la realizzazione dell’installazione della nuova RSB sul lotto in questione e la comunicazione di inizio lavori del 4.8.2023.

Con memoria ex art. 73 c.p.a. Wind S.p.A. ha dichiarato che in forza del sopravvenuto titolo autorizzativo, che pure ha dimesso, e della avvenuta realizzazione dell’impianto è venuto meno l’interesse della società alla definizione del presente giudizio di appello; nella medesima memora Wind ha fatto richiamo al ricorso in appello R.G. 443/2021 promosso dalla Cellnex S.p.a. per l’impugnazione della stessa sentenza e già definito con decreto presidenziale n. 1514/2023 del 14 dicembre 2023 di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.