Il CdS si pronuncia nel contenzioso tra U-Earth Italy S.r.l. e la AGCM
Pubblicato il: 1/23/2025
Nella vertenza, U-Earth Italy S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giulio Napolitano e Alfredo Vitale.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 5 ottobre 2021, ha deliberato: che le condotte descritte al punto II del provvedimento e consistenti nella promozione e vendita con modalità ingannevoli e aggressive di mascherine U-Mask, posta in essere da U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.r.l., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e comma 3, 22, 23, comma 1, lettera d), 24 e 25, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo, e ne ha vietato la diffusione o continuazione; che le condotte descritte al punto II del provvedimento e consistenti nel mancato rispetto degli obblighi informativi a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti a distanza (sul recesso, la garanzia legale di conformità e ODR) nonché nella previsione della giurisdizione esclusiva delle Corti di Inghilterra e Galles, poste in essere dalle società da U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.r.l., risultano in violazione, rispettivamente, dell’articolo 49, comma 1, lettere h), n), v), e dell’articolo 66-bis del Codice del Consumo; di irrogare alle società U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.r.l., in solido fra loro, per la pratica commerciale scorretta sub a) del dispositivo, una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 € (quattrocentomila euro); di irrogare alle società U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.r.l., in solido fra loro, per le condotte illecite sub b) del dispositivo, una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro); che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).
Le Società U-Earth Biotech Ltd e Pure Air Zone Italy (ora U-Earth Italy s.r.l.), con distinti ricorsi, hanno impugnato la detta delibera dinanzi al Tar per il Lazio, che, con la sentenza della Sezione Prima n. 9344 del 1° giugno 2023, riuniti i ricorsi, li ha respinti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, previa riunione dei relativi giudizi, respinge gli appelli in epigrafe.