Il CdS si pronuncia relativamente all'affidamento dei lavori di prevenzione del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria
Pubblicato il: 1/27/2025
Nel contenzioso, Fra.Ga.Ter. S.r.l. è affiancata dall'avvocato Arcangelo Guzzo; Italcantieri S.r.l. è assistita dall'avvocato Paolo Cantile.
Con ricorso al TAR Calabria, FRA.GA.TER. s.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui il Commissario di Governo per il Contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria (Commissario) aveva disposto la sua esclusione dalla procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento dei lavori idraulici, classificati in categoria OG8, di sistemazione dei bacini Voda', Munita e Fiumarella, a motivo del fatto che essa si è avvalsa dell’attestazione SOA per classifica IV, necessaria per l’esecuzione dei lavori, del Consorzio stabile Grandi costruzioni e da questi acquisita per il tramite di sua impresa consorziata, in asserita violazione dell’art. 67, comma 7 del Codice dei contratti pubblici.
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza n. 698/2024.
L’appellante, in sintesi, contesta la ricostruzione del TAR sulla base dei seguenti argomenti: la sentenza sconterebbe l’errore di ritenere che, stante la generale operatività del cumulo alla rinfusa quale ordinario meccanismo di qualificazione dei consorzi stabili, il comma 7 dell'art. 67 del nuovo Codice dei contratti pubblici andrebbe inteso in coerenza con tale generalizzazione e legittimerebbe l’utilizzo da parte del consorzio in avvalimento del requisito posseduto dalla sua consorziata; se il requisito di qualificazione può essere posseduto dal consorzio per il tramite della consorziata, altrettanto non può dirsi in relazione al requisito maturato che, stante il fenomeno dell’acquisizione del requisito per effetto dell’esecuzione in proprio, da parte del consorzio, di precedenti contratti di appalto.
L’appello è infondato. Il divieto di avvalimento a cascata serve a evitare che l'impresa ausiliaria, priva del requisito che intende mettere a disposizione del concorrente ausiliato, lo acquisisca a sua volta mediante avvalimento da altro soggetto. Ma qui non c’è un altro soggetto dato che il Consorzio stabile è un soggetto che può prestare i requisiti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 698/2024. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 5.000 (cinquemila) oltre accessori e spese di legge in favore di FRA.GA.TER. S.r.l.