Respinto il ricorso di Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana contro Wind Tre S.p.A.
Pubblicato il: 1/28/2025
Nel contenzioso, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è affiancata dall'avvocato Fabio Pisillo; Wind Tre S.p.A. è assistita dall'avvocato Giuseppe Sartorio; Regione Toscana è difesa dall'avvocato Fabio Ciari; il Comune di Castell'Azzara è rappresentato dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Massimo Nunziata.
In data 21.10.2019 la società Wind aveva presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni (“SUAP”) un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un impianto tecnologico di telefonia mobile sul territorio del Comune di Castell’Azzara (nello specifico, si tratta dell’installazione di una stazione radio base costituita da un palo di altezza 24 m più 4 m di pennone, sul quale saranno ubicati diversi apparati tecnologici).
In data 28.1.2020 il SUAP rilasciava l’autorizzazione unica.
Con nota del 19.2.2021, il Comune di Castell’Azzara invitava l’Unione dei Comuni a un più attento esame della vicenda anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 88 L.R. Toscana n. 30/2015.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tar adito ha dichiarato improcedibile il ricorso, essendo decorso il termine di sospensione disposto nei confronti dell’autorizzazione unica ed essendo quest’ultima in ogni caso venuta meno a seguito del suo annullamento; ha invece accolto i motivi aggiunti, ritendo sussistente il dedotto difetto di istruttoria e motivazione e rilevando che “la determinazione della Regione, secondo cui non sarebbe possibile escludere possibili interferenze negative del campo elettromagnetico generato dall’impianto sullo stato di salute degli esemplari della Grotta del Sassocolato, non prende in considerazione le caratteristiche tecniche del progetto, né la sua collocazione rispetto all’habitat protetto, ma si basa sul mero assunto secondo cui, in astratto ed in mancanza di studi specifici sull’argomento, non si potrebbe escludere che i campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia in generale, possono avere effetti significativi sulla conservazione dei chirotteri”.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e con ricorso incidentale autonomo anche il Comune di Castell’Azzara.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello principale e l’appello incidentale. Condanna in parti uguali l’Unione dei Comuni montani, il Comune di Castell’Azzara e la Regione Toscana a rifondere le spese di lite alla società Wind, che si liquidano in €4.000, oltre accessori come per legge, da corrisondersi al difensore della società dichiaratosi antistatario.