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Respinto il ricorso di Sport e Salute S.p.A. contro il Ministero della Cultura


Pubblicato il: 1/29/2025

Nel contenzioso, Sport e Salute S.p.A. è affiancata dall'avvocato Dario La Torre; il Comune di Napoli è difeso dall'avvocato Antonio Andreottola.

Sport e Salute S.p.a. proponeva ricorso al TAR della Campania avverso: - il decreto n. 553 del 18/06/2019 emanato dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania, recante dichiarazione di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 42/2004, del bene denominato Scuola Napoletana di Equitazione; - la nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli prot. n. 2610 del 27/02/2019; - il giudizio di verifica espresso dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania nella seduta del 02/04/2019; - la nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli prot. n. 7404 del 12/06/2019.

A tal fine la società esponeva che: – la Coni Servizi Spa – succeduta ex lege nella titolarità dei beni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (ai sensi dell’art. 8 del D.L. 138/2002, conv. in L. 178/2002), tra cui l’impianto equestre sito a Napoli in Via Beccadelli n. 37 – intendendo alienare il suddetto bene, richiedeva previamente ai competenti organi ministeriali, in data 4/10/2018, la verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 (di seguito “Codice”), trattandosi di complesso immobiliare opera di autore non più vivente (Carlo Cocchia) e realizzato da oltre settant’anni (1938).

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli comunicava al Segretariato Regionale MIBAC per la Campania e alla Coni Servizi S.p.a. (che frattanto aveva mutato la denominazione in Sport e salute S.p.a. per effetto dell’art. 1, comma 629, della L. 145/2018) la proposta di esito negativo della verifica dell’interesse culturale, ritenendo peraltro opportuno avviare, contestualmente, il procedimento di dichiarazione dell’interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma, 3 lett. d), del Codice, per le ragioni illustrate nella relazione storico-artistica allegata, secondo le cui risultanze conclusive il bene “si configura come testimonianza dell’identità e della storia del CONI nella città di Napoli”.

La Sport e salute S.p.a. partecipava al procedimento, presentando le proprie osservazioni con lettera prot. n. 13 dell’08/05/2019, sottolineando la carenza di riferimenti e indicazioni in grado di sorreggere il riscontrato valore testimoniale dell’impianto equestre.

La Soprintendenza, con nota di controdeduzioni prot. n. 7404 del 12/06/2019 – precisato preliminarmente che la propria proposta di esito negativo della verifica dell’interesse culturale ex art. 12 del Codice non era stata ancora “formalmente” accolta dalla competente Commissione – comunicava di recepire le informazioni storiche ricevute da Sport e salute S.p.a., ritenendole rafforzative e integrative del valore storico del bene e, in riscontro alle osservazioni sul valore testimoniale, sottolineava che la dichiarazione di interesse “non va riferita esclusivamente alla storia e all’identità del Comitato Olimpico Nazionale Italiano tout court, ma è specificamente riferita al complesso denominato Scuola Napoletana di Equitazione nella sua appartenenza al CONI nella città di Napoli”, ritenendo “determinante la continuità nel tempo dell’attività equestre del complesso che si è mantenuta nell’uso specifico degli edifici e degli spazi aperti e la sua valenza di “scuola equestre” a Napoli”; si osservava altresì che la sua “unicità deriva dalla peculiarità del bene e dal valore di un’istituzione storicizzata che rappresenta la tradizione equestre”, provvedendo contestualmente alla riformulazione della relazione storico-artistica.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.