Biofactory S.p.A. vince il contenzioso in materia di recupero di rifiuti organici e inorganici
Pubblicato il: 1/29/2025
Nella vertenza, la società Biofactory S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giancarlo Tanzarella e Giovanni Corbyons; la Provincia di Bergamo è assistita dagli avvocati Alessio Petretti, Giorgio Vavassori e Katia Nava; Lepori S.r.l. è difesa dall'avvocato Maria Cristina Breida.
La società Biofactory S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n. 00478/2022.
Con determina dirigenziale n. 2322 del 13.10.2021 la Provincia di Bergamo ha modificato l’Allegato Tecnico all’AIA che autorizza la suddetta attività di trattamento dei rifiuti, prescrivendo che «in via cautelativa, in considerazione del vigente dato formale normativo, non possono essere ricevute presso l’impianto le terre di filtrazione/decolorazione decadenti da attività di produzione e consumo di oli vegetali e grassi animali per essere sottoposte a trattamento di compostaggio aerobico».
La Provincia, dopo aver chiesto un parere sulla questione al Ministero della Transizione ecologica (divenuto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (divenuto Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), ha, infatti, recepito il parere della Regione, secondo cui in base alle nuove definizioni di «rifiuto organico» e di «compostaggio», come modificate dal d. lgs. n. 116 del 2020, non possano più essere trattate in tale modo le “terre di filtrazione”.
La Biofactory S.p.A. ha quindi impugnato la predetta determina dirigenziale provinciale n. 2322 del 13 ottobre 2021 dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia che, a sua volta, ha respinto il ricorso con sentenza n. 478 del 2022, recependo sostanzialmente la tesi regionale incentrata sulla interpretazione letterale di “rifiuto organico” e di “compostaggio”, ritenuta incompatibile con la presenza nel rifiuto di materiale inorganico, per quanto di tipologia (argilla) compatibile con la produzione di ammendante compostato, tenuto conto dei criteri stabiliti dal d. lgs. n. 75/2010.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.