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Il CdS si pronuncia sul ricorso avanzato dalla città di Castellanza contro Econord S.p.A.


Pubblicato il: 1/29/2025

Nella vertenza, la Città di Castellanza è affiancata dall'avvocato Sara Valaguzza; Econord S.p.A. è difesa dagli avvocati Eliseo Laurenza e Maurizio Pinnarò.

La città di Castellanza ha impugnato la sentenza, con la quale il T.a.r. Lombardia, sez. I, ha accolto il ricorso di primo grado proposto dalla società Econord s.p.a. e, per l’effetto, ha annullato la deliberazione del Consiglio comunale della città di Castellanza n. 42/2024, che disponeva di procedere all’acquisizione di una partecipazione societaria in AMGA Legnano s.p.a. e all’affidamento in house providing del servizio di igiene urbana e ambientale e dei servizi connessi nel territorio comunale a favore della società Aemme Linea Ambiente s.r.l., dichiarando la caducazione automatica degli atti legati alla predetta deliberazione consiliare da un nesso di presupposizione necessaria.

In particolare, il giudice di primo grado ha accolto il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, relativo alla dedotta violazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, ritenendo che l’Amministrazione comunale non avesse adottato idonee forme di pubblicità rispetto all’oggetto della deliberazione consiliare.

L’Amministrazione comunale appellante ha contestato la sentenza impugnata con un unico articolato motivo di appello, deducendo error in judicando in relazione all’accoglimento del terzo motivo del ricorso introduttivo; violazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016; motivazione irragionevole, insufficiente e contraddittoria.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Condanna la società Econord s.p.a. al pagamento in favore del comune di Castellanza delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge; spese compensate (con riguardo al giudizio di primo grado) nei confronti di Aemme Linea Ambiente s.r.l. - A.L.A. s.r.l. e di Alto Milanese Gestioni Avanzate - Amga Legnano s.p.a.