Improcedibile per carenza di interesse il ricorso di Keysight Technologies Italy
Pubblicato il: 1/30/2025
Nel contenzioso, Keysight Technologies Italy S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giorgia Romitelli e Anna Mazzoncini; l'Università di Pisa è assistita dall'avvocato Sandra Bernardini; Rohde & Schwarz Italia S.p.A. è difesa dagli avvocati Stefano Rossi e Giuseppe Barreca.
L’odierna appellante, Keysight Technologies Italy s.r.l., ha impugnato avanti a questo Consiglio di Stato, chiedendone, previa sospensione, la riforma, la sentenza n. 825 del 3 luglio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. 558/2024, proposto dalla stessa appellante contro il provvedimento di aggiudicazione, n. prot. 00034570/2024 del 15 marzo 2024 – Disp. Dirigenziali - 388/2024, con cui l’Università di Pisa ha inter alia approvato le operazioni di gara, ha approvato la nota della Commissione giudicatrice prot. n. 932 dell’8 marzo 2024 ed ha aggiudicato la “Procedura aperta ai sensi dell''articolo 71 del D.Lgs. n.36/2023 per la fornitura di un Sistema di misura comprendente le seguenti strumentazioni: analizzatore vettoriale di reti (VNA) in grado di misurare i parametri di scattering di dispositivi (matrice S nel seguito) o antenne; generatore di segnali vettoriale; analizzatore di segnali vettoriale” (CIG A019C00F03) a favore di Rohde & Schwarz Italia s.p.a.
Essa ha lamentato come il Tribunale non solo avrebbe omesso di accertare se, dal punto di vista sostanziale, l’offerta della controinteressata fosse la migliore ma, per di più, applicando in modo distorto i principi di risultato e della fiducia, avrebbe del tutto omesso di verificare se nel caso di specie vi fosse stata un’illegittima disapplicazione delle regole di gara e un vizio di motivazione, cercando, viceversa, faticosamente di trovare nei predetti principi la spiegazione e la giustificazione all’illegittimo operato della Commissione.
Nel presente grado di giudizio si sono costituite l’Università appellata e la controinteressata Rohde e Schwarz Italia s.p.a. per chiedere la reiezione dell’appello.
Con l’ordinanza n. 2984 del 31 luglio 2024 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.
Con la dichiarazione depositata il 2 dicembre 2024 la medesima appellante ha riferito di non avere più interesse alla decisione della causa, deducendo che sia venuto meno l’interesse alla prosecuzione dell’appello posto che, a fronte della natura e delle caratteristiche del contratto come illustrate negli atti dimessi nel giudizio, sarebbe inverosimile che l’appellante possa subentrare nel contratto ove non sia stato integralmente eseguito.
L’appellante ha pertanto chiesto che venga dichiarato improcedibile l’appello, con compensazione delle spese giudiziali.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Keysight Technologies Italy s.r.l. a socio unico, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Pone definitivamente a carico di Keysight Technologies Italy s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.