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Respinto il ricorso di Enegan S.p.A. per la fornitura di energia elettrica e gas


Pubblicato il: 1/30/2025

Nel contenzioso, Enegan S.p.A. è affiancata dagli avvocati Cino Benelli e Sandro Guerra.

Con delibera del 21 dicembre 2016 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato la società appellante in relazione a tre distinte condotte, che ha ritenuto poste in essere in violazione degli articoli 20, 24, 25, 26, lettera f), 66 quinquies, 49, comma 1, lettera h), 51, comma 6, e 52 del Codice del Consumo, per l’effetto irrogando alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria di complessive €. 280.000,00.

Le tre condotte contestate dall’AGCM, in particolare, sono consistite: nella conclusione di contratti non richiesti e attivazione non richiesta di fornitura di energia elettrica nei confronti di consumatori domestici e microimprese; nella conclusione di contratti non richiesti e nella attivazione non richiesta di fornitura di gas naturale nei confronti di consumatori domestici e microimprese; nella violazione della disciplina relativa alla conclusione dei contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali, quale introdotta nel Codice del Consumo per effetto del d.lgs. n. 21/2014, con il quale è stata recepita nell’ordinamento nazionale la Direttiva n. 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

ENEGAN ha impugnato l’indicato provvedimento, e gli atti ad esso presupposti, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, il quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso.

ENEGAN ha proposto rituale appello.

L’AGCM e l’ARERA si sono costituite in giudizio insistendo per la reiezione del gravame.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delle spese relative al presente grado di giudizio, spese che si liquidano in €. 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori, se per legge dovuti.

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