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Accolto il ricorso di Chiron Energy per l'installazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Umbertide


Pubblicato il: 1/31/2025

Nel contenzioso, Chiron Energy SPV 15 S.r.l. è affiancata dall'avvocato Germana Cassar; Regione Umbria è assistita dagli avvocati Luca Benci e Anna Rita Gobbo.

L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento adottato dalla Regione Umbria in data 14 dicembre 2022 di declaratoria della “non ricevibilità” dell’istanza della Chiron Energy SPV 15 s.r.l. di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza elettrica nominale pari a 1.913,60 kW e delle relative opere ed infrastrutture connesse, ubicato nel Comune di Umbertide (PG) – Loc. Pian d’Assino Nucleo; dal provvedimento adottato dalla Regione Umbria in data 11 gennaio 2023 di richiesta di integrazione della documentazione relativa alla medesima istanza; da ogni ulteriore atto consequenziale, con particolare riguardo al regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7, recante “Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, pubblicato nel B.U.R. Umbria n. 34 del 5 agosto 2011, come integrato dal successivo regolamento regionale 12 luglio 2022, n. 4.

La Chiron Energy SPV 15 s.r.l., oltre a domandare l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla procedibilità della sua istanza di autorizzazione unica secondo quanto previsto dal punto 14.4 delle Linee Guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, ha impugnato tali provvedimenti dinanzi al T.a.r per l’Umbria sulla base dei seguenti motivi.

Con la sentenza n. 723 del 13 dicembre 2023 il T.a.r. per l’Umbria ha rigettato il ricorso, compensando le spese tra le parti costituite.

La Chiron Energy SPV 15 s.r.l. ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, affidando il proprio appello a tre motivi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ai sensi e nei limiti di cui in motivazione. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

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