Respinto il ricorso del Comune di Aggius contro Erg Wind 4 S.r.l.
Pubblicato il: 2/1/2025
Nel contenzioso, il Comune di Aggius è affiancato dall'avvocato Gian Comita Ragnedda; Erg Wind 4 S.r.l. è assistita dall'avvocato Carlo Comande.
Con concessione edilizia n. 1512 del 15.12.2000, previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica del Servizio Tutela del Paesaggio di Sassari del 30.3.2000, il Comune di Aggius consentiva alla società I.V.C.P. 4 S.r.l. (Italian Vento Power Corporation S.r.l. ; poi divenuta ERG Wind S.r.l., attuale ricorrente) di eseguire i lavori per la realizzazione di un “Parco eolico” per la produzione di energia elettrica, da fonte eolica, in località "Und’esci l’ea – LaMulciosa. Per la realizzazione di tali lavori, afferenti un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, la società otteneva l’esenzione dall’obbligo del pagamento deli oneri concessori.
In seguito la I.V.C.P. 4 S.r.l. presentava (prima della realizzazione delle opere di costruzione delle turbine) un ulteriore progetto per la realizzazione del “cavidotto” , che consiste in una linea elettrica a 20 KV , allocata in condotta sotterranea, necessaria al trasporto dell’energia dal luogo di produzione al Comune di Viddalba: tale progetto otteneva i pareri favorevoli sia del Servizio Tutela del Paesaggio (determinazione 1320/2001) che della Commissione Edilizia Comunale del 10.9.2001. Quest’ultimo era comunicato formalmente alla società, ma non era accompagnato dal rilascio di un titolo edilizio “espresso”.
Il Comune, pertanto, avvia formalmente il procedimento di contestazione degli abusi edilizi.
La società, allora, presentava istanza di sanatoria di conformità, che però veniva respinta dal Comune, in quanto non preceduta dalla valutazione di impatto ambientale.
Quindi il Comune, con provvedimento n. 282 del 16 gennaio 2019, dichiarava la decadenza della società, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 380/2001, dal beneficio dell’esenzione dagli oneri concessori, e per l’effetto le ingiungeva il pagamento di €. 553.267,00.
Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio ERG WIND 4 S.r.l. impugnava l’indicato provvedimento.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di fase.