Respinto il ricorso del Consorzio Nazionale Servizi per l'affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco
Pubblicato il: 1/31/2025
Nel contenzioso, il Consorzio Nazionale Servizi - CNS è affiancato dall'avvocato Luca Righi; Intercent-ER è assistita dall'avvocato Alessandro Lolli; Coopservice S.c.p.A. è difesa dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano.
Con ricorso al Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna, il Consorzio Nazionale Servizi – CNS impugnava gli esiti della gara comunitaria bandita da Intercent-ER per l’affidamento, tramite procedura aperta ex art. 95, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di facchinaggio e trasloco, con importo complessivo della gara a base d’asta per l’intero periodo di durata dell’appalto (36 mesi) pari ad euro 57.720.812,46 (Iva esclusa), suddiviso in cinque lotti, con riferimento al lotto 1.
All’esito della gara CNS era risultata prima in graduatoria, con Coopservice s.c.p.a. seconda graduata.
Si costituiva in giudizio Intercent-ER, concludendo per l’infondatezza del ricorso, evidenziando in particolare come la ricorrente in sede di offerta avesse indicato un costo di manodopera pari ad euro 10.077.003,00 (su una base d’asta di euro 11.421.720,00), laddove in sede di verifica di congruità il medesimo costo veniva modificato “in modo enorme e inspiegato, calando per circa un milione”. Inoltre, già in sede di offerta CNS aveva omesso di presentare, come invece prescritto dalla lex specialis (“Per una più rapida valutazione della congruità dell’offerta presentata si chiede ai fornitori di anticipare i giustificativi relativi alle verifiche di anomalia dell’offerta”) alcun giustificativo al riguardo.
Costituitasi a sua volta in giudizio, Coopservice s.c.p.a. eccepiva l’inammissibilità del gravame, attenendo le censure dedotte direttamente al merito del giudizio valutativo della stazione appaltante, ferma in ogni caso la reiezione dello stesso, siccome infondato.
Con sentenza 26 giugno 2023, n. 393, il giudice adito respingeva il ricorso, conseguentemente dichiarando improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso incidentale di Coopservice.
Avverso tale decisione il Consorzio Nazionale Servizi interponeva appello, affidato ad un unico motivo di impugnazione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. al pagamento, in favore di Intercent-ER e di Coopservice s.c.p.a., delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuno, oltre Iva e Cpa se dovute.