Estinto il contenzioso tra Pisana Sviluppo Immobiliare e il Comune di Pisa
Pubblicato il: 2/1/2025
Nel contenzioso, Pisana Sviluppo Immobiliare è affiancata dall'avvocato Gaetano Viciconte; il Comune di Pisa è difeso dall'avvocato Sandra Ciaramelli.
Con ricorso al TAR per la Toscana, l’appellante Pisana Sviluppo Immobiliare S.r.l. (PISVIM) ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento del Comune di Pisa agli obblighi di cui alla Convenzione intercorsa tra le parti per la cessione gratuita di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per la conseguente condanna del Comune ad eseguire le opere di irrigazione relative alle aree verdi, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla società ricorrente pari a € 43.818,11.
Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia.
Con la memoria del 4 dicembre 2024 l’appellante ha dato atto che “è venuto meno l’interesse alla definizione del ricorso” e ha dichiarato “di rinunciare al ricorso formulato, per sopravvenuta carenza di interesse con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite”.
Rilevato che il predetto atto risulta sottoscritto per adesione anche dall’appellato Comune, non può che prendersi atto della dichiarazione di rinuncia e provvedere all’estinzione del giudizio (cfr. artt. 84 e 35 del c.p.a.). Per la stessa ragione la spese di lite vanno compensate.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.