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Respinto il ricorso di Finanziaria Immobiliare Partecipazioni Abrusci contro Regione Puglia e il GSE


Pubblicato il: 2/1/2025

Nel contenzioso, la società Finanziaria Immobiliare Partecipazioni Abrusci - F.I.P.Ab. S.r.l. è affiancata dagli avvocati Carlo Colapinto e Filippo Colapinto; il Gestore dei Servizi Energetici è assistito dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Antonio Pugliese.

La società Finanziaria Immobiliare Partecipazioni Abrusci - F.I.P.Ab. S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 1154/2021.

La società ha avanzato ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, resa anche nei suoi confronti a seguito della sua costituzione in giudizio quale cessionaria del ramo d’azienda della ricorrente, con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il ricorso proposto dalla società Ecoacqua s.r.l. per ottenere l’annullamento della nota della Regione Puglia recante il diniego dell’autorizzazione unica, ai sensi del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biomassa, di potenza pari a 30 MWe, nel Comune di Canosa di Puglia, e, in parte qua, del punto 7 della D.G.R. Puglia 30 dicembre 2010, n. 3029.

Inoltre, per ottenere l’accertamento della violazione dell’obbligo della Regione medesima di provvedere sull’istanza di autorizzazione unica nei termini prescritti, del suo diritto al rilascio dell’autorizzazione unica e al ripristino della qualifica IAFR, già riconosciuta dal Gestore dei servizi energetici – G.S.E. s.p.a. e cessata a causa del lamentato inadempimento della Regione, e la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese del presente grado del giudizio.