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Il CdS si pronuncia sul ricorso di ARERA e Terna contro Free Luce&Gas


Pubblicato il: 2/3/2025

Nel contenzioso, Free Luce&Gas S.p.A. è affiancata dagli avvocati Marcello Clarich e Bernardo Giorgio Mattarella; Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni è assistita dagli avvocati Daniela Carria, Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo.

Con gli appelli in epigrafe sia l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito ARERA) sia la società Terna hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, n. 1984 del 25 giugno 2024, nella parte in cui ha accolto il ricorso proposto dalla società Free Luce&Gas avverso la nota del 15 dicembre 2023 con cui Terna ha respinto l’istanza di accesso presentata dalla società Free Luce&Gas il 16 novembre 2023.

La sentenza ha accolto il ricorso limitatamente alla istanza di accesso formulata quale operatore del settore interessato dai provvedimenti; ha respinto l’istanza di accesso civico.

La istanza di accesso, presentata dalla società Free Luce&Gas il 16 novembre 2023, si pone a valle di un lungo contenzioso tra la società e l’Autorità regolatrice del mercato elettrico. Infatti la medesima società è stata destinataria, nel 2017, di un provvedimento prescrittivo adottato dall’allora Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in relazione alle condotte non diligenti che la società avrebbe adottato rispetto a strategie di programmazione nell’ambito del servizio di dispacciamento, poste in essere nel periodo compreso tra il gennaio 2015 e il luglio 2016. Il provvedimento prescrittivo ha imposto il pagamento della somma di circa 750.000 euro.

Tale provvedimento è stato annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5835 del 5 ottobre 2020, che, anche sulla base delle risultanze della verificazione effettuata in giudizi analoghi (acquisiti al giudizio quale prova atipica), ha ritenuto sussistente il potere dell’Autorità di adottare provvedimenti prescrittivi; ha ritenuto altresì integrate le condotte non diligenti individuate dall’Autorità; ha accolto le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione sulla quantificazione delle somme dovute, in quanto - in relazione alla natura non sanzionatoria del provvedimento - non era stata verificata la sussistenza di un aumento dei costi dell’energia subìto dagli utenti del servizio elettrico, a seguito degli eventuali effetti indiretti positivi per il sistema derivanti dagli sbilanciamenti, in particolare per gli sbilanciamenti “contro fase”.

A seguito di tale sentenza la Autorità ha riavviato il procedimento, emanando, il 29 novembre 2022, un nuovo provvedimento prescrittivo con il quale ha imposto alla società Free Luce&Gas il pagamento di circa 650.000 euro. Il provvedimento dà atto di non avere valutato in maniera effettiva il risparmio di spesa per gli utenti finali derivanti dagli sbilanciamenti, in quanto “l’individuazione puntuale del suddetto risparmio richiederebbe di ricostruire la sequenza degli esiti dei mercati da quello del giorno prima a quello del bilanciamento nelle condizioni storiche precise in cui si è trovato il sistema elettrico nel periodo interessato dalla deliberazione 342/2016/E/EEL”, ma di avere proceduto tramite una analisi presuntiva, indipendentemente dal fatto che tale vantaggio sia stato effettivamente o meno conseguito dal sistema, attribuendo alla società “il massimo beneficio teoricamente ottenibile dal sistema per effetto degli sbilanciamenti in controfase rispetto alla posizione reale del sistema”.

Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso per ottemperanza al Consiglio di Stato che, con la ordinanza n. 3963 del 2023, ha richiesto una relazione di chiarimenti “che chiarisca se siano concretamente ravvisabili criticità della rete diverse dal bilanciamento del sistema e se vi siano altre variabili che concorrono a influenziarne l’andamento dell’uplift (in particolare con riguardo all’impatto delle movimentazioni nel MSD delle unità abilitate volte a porre rimedio a cali di tensione/frequenza, congestioni); -se siano concretamente sussistenti elementi che impattano sull’uplift, imputabili a fattori terzi, che si riflettono sulla valutazione dell’effetto degli sbilanciamenti sull’uplift e se tale eventuale omissione possa implicare l’errata attribuzione agli sbilanciamenti di un impatto sull’uplift imputabile invece a fattori terzi (non considerati dall’analisi). L’Autorità ha depositato una relazione in cui ribadiva di avere attribuito per gli sbilanciamenti in controfase il massimo beneficio teoricamente ottenibile dal sistema per effetto dei medesimi.

Con la sentenza n. 6939 del 17 luglio 2023 il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistente la violazione del giudicato, essendo l’oggetto della rinnovazione del procedimento agli sbilanciamenti “in controfase”, e ha disposto la riassunzione del giudizio al T.A.R. Lombardia, con riguardo ai motivi “con cui si contesta la ragionevolezza, anche sotto il profilo tecnico, del criterio presuntivo utilizzato e la conseguente inattendibilità della rinnovata istruttoria condotta da ARERA”.

Il giudizio riassunto è allo stato pendente al T.A.R. Lombardia con udienza pubblica fissata al 25 giugno 2025 (R.G. 1778/2023).

Con gli appelli in esame ARERA e Terna hanno contestato le affermazioni della sentenza.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, accoglie gli appelli principali, respinge l’appello incidentale e, per l’effetto, respinge il ricorso in riassunzione proposto in primo grado. Spese del doppio grado compensate.