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Respinto il ricorso del Comune di Arezzo contro Cellnex Italia S.p.A. e Zefiro Net S.r.l.


Pubblicato il: 2/3/2025

Nel contenzioso, il Comune di Arezzo è affiancato dagli avvocati Stefano Pasquini e Lucia Rulli; Cellnex Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati; Zefiro Net S.r.l. è difesa dall'avvocato Giovanni Mangialardi.

Il Comune di Arezzo ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Toscana n. 00395/2024, resa tra le parti, per l’annullamento del provvedimento del Comune di Arezzo n. 2420 del 12.09.2023, avente ad oggetto il diniego di autorizzazione all'installazione di stazione radio base.

Con comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990, il Comune di Arezzo ha preavvisato il diniego dell’istanza sul rilievo che “la localizzazione dell’impianto proposto si pone in contrasto con l’art. 4 del Regolamento per l’attuazione del Piano di localizzazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobile, non essendo inserita in nessuna postazione individuata nel riquadro 8”.

Ad essa ha fatto seguito il provvedimento impugnato assunto sulla scorta della medesima motivazione contenuta nel preavviso di diniego, integrata dal motivo che “la nuova stazione radio base si colloca a circa 50 m. dalla SRB esistente n. 29 posta al centro della rotatoria tra Via Ducci e Via Anconetana dove pertanto può confluire con tecnica co-site”, in conformità a quanto stabilito dalla l.r. 6.10.2011, n. 49, ai sensi della quale “è favorito l’accorpamento degli impianti su strutture e siti comuni”.

Avverso il diniego e le norme di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Regolamento infrastrutturale telecomunicazioni approvato dal Comune di Arezzo con D.C.C. n. 60 del 27.04.2017, le società ricorrenti hanno proposto autonomi ricorsi sulla base di motivi d’impugnazione sostanzialmente coincidenti, quali: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 d.lgs. 259/2003 e dell’art. 8, co. 6, l. 36/2001, illegittimità degli artt. 4, 5, 6 e 8 del “Regolamento infrastrutture telecomunicazioni - piano di localizzazione stazioni radio base 2016 - regolamento di attuazione” approvato dal Comune di Arezzo con D.C.C. n. 60 del 27.04.2017, eccesso di potere, sviamento; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 l.r. Toscana n. 49/2011 e dell’art. 50 d.lgs. 259/2003, illegittimità dell’art. 5 del “regolamento infrastrutture telecomunicazioni - piano di localizzazione stazioni radio base 2016 regolamento di attuazione” approvato dal Comune di Arezzo con D.C.C. n. 60 del 27.04.2017, eccesso di potere, sviamento; 3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 d.lgs. 259/2003, eccesso di potere.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese del grado di giudizio.