Respinto il ricorso di Edison S.p.A. per la bonifica del sito di Bussi sul Tirino
Pubblicato il: 2/4/2025
Nel contenzioso, Edison S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni e Riccardo Villata; la Provincia di Pescara è difesa dall'avvocato Matteo Di Tonno; Moligean S.r.l. è rappresentata dall'avvocato Eugenio Lequaglie.
La ricorrente appellante, nota industria chimica, contesta gli atti meglio descritti in epigrafe, con i quali le è stato imposto, in qualità di presunta responsabile della contaminazione, di eseguire interventi di bonifica su alcune aree comprese nel sito di interesse nazionale – SIN di Bussi sul Tirino, in particolare su aree in località Piano d’Orta già di proprietà della Montecatini S.p.a.
Il sito di Bussi sul Tirino appartiene per così dire alla storia dell’industria chimica italiana, dato che a partire dal 1901 ha ospitato numerose attività del settore, in particolare stabilimenti di produzione di fertilizzanti azotati e di acido solforico, in funzione sino alla loro chiusura avvenuta nel 1965 (fatti localmente notori). I rifiuti generati da queste attività, all’epoca non smaltiti con la necessaria attenzione, hanno creato la situazione di inquinamento attuale, per cui come si è detto l’area è classificata quale sito di bonifica di interesse nazionale.
La vicenda per cui è direttamente processo s’inizia con l’ordinanza 23 settembre 2015 prot. n.U-2015-0314828, con la quale la Provincia di Pescara, intimata appellata, ha ingiunto “al gruppo societario Edison S.p.a.” di provvedere entro un breve termine alla bonifica dell’area in questione “ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 ed in particolare ai sensi dell'art. 242, comma 1 e seguenti del decreto stesso”, salve le ulteriori “misure di prevenzione, di riparazione, e di messa in sicurezza di emergenza, di cui alle lettere í), l), ed m) dell'art. 240 del d.lgs. 152/2006, descritte nell'Allegato 3 al Titolo V della Parte Quarta del Decreto stesso” ritenute necessarie.
Con la sentenza meglio indicate in epigrafe, il T.a.r. ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse sia il ricorso principale, sia i motivi aggiunti.
Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, con appello che contiene due motivi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 417/2023 R.G.), lo respinge. Spese compensate.