Respinto il ricorso del Comune di Palombara Sabina contro Iliad Italia S.p.A.
Pubblicato il: 2/5/2025
Nel contenzioso, il Comune di Palombara Sabina è affiancato dall'avvocato Isidoro Cherubini; Iliad Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi.
Iliad spa ha impugnato avanti il Tar per il Lazio il diniego, oppostole dal Comune di Palombara Sabina il 25 agosto 2020, di installare una stazione radio base in via Vigna di Ciollo, ex artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003.
Con tale provvedimento il Comune ha ritenuto che la domanda non fosse conforme all’art. 4 del regolamento comunale del 28 marzo 2017, posto che l’impianto sarebbe sorto ad una distanza inferiore ad 1,5 KM (in particolare, a 1,35 KM) da una scuola materna, ovvero da un sito sensibile. Difatti, l’art. 4 del regolamento prevede un “divieto assoluto all’installazione degli impianti al di sotto di un raggio di rispetto fissato in KM 1,5 da aree e siti sensibili così come definiti dall’art. 5”, ovvero asili, scuole materne, ospedali e così via.
La società, posto che il diniego si basa sulla sola difformità del progetto rispetto alla previsione regolamentare, ha impugnato anche quest’ultima per violazione della legge n. 36 del 2001, ed in particolare dell’art. 8, comma 6 di essa, nonché per violazione degli artt. 86, 87 e 90 del d.lgs. n. 259 del 2003.
Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso.
Il Comune ha impugnato tale pronuncia.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’appello principale, dichiara improcedibile l’appello incidentale e compensa le spese di lite.