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Respinto il ricorso di Primula S.r.l. per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato accreditamento istituzionale


Pubblicato il: 2/5/2025

Nel contenzioso, Primula S.r.l. è affiancata dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy.

Con il ricorso di primo grado, la società Primula s.r.l., odierna appellante, ha agito per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato accreditamento istituzionale come presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale, ai sensi dell’art. 44 della L. n. 833/1978.

L’illegittimità del diniego era stata accertata con sentenza del TAR Campania, Napoli n. 3382 del 23 maggio 2018.

In particolare, la società ricorrente affermava come dall’illegittimità della condotta colpevole dell’amministrazione regionale fossero derivati, in un arco temporale che va dal 2016 al 2018, danni per un ammontare di Euro 328.199,29 distinti in termini di: “danno emergente” (comprensivo dei costi sostenuti per fattori produttivi inutilizzati e il mantenimento dei requisiti di personale richiesti per il conseguimento dell’accreditamento come presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale; nonché dei costi per il contenzioso attivato); e di “lucro cessante” (costituito dalla perdita delle risorse e di fatturato nel periodo di riferimento).

Ferma la quantificazione di parte, la società Primula chiedeva al TAR altresì di valutare, ai fini della determinazione del risarcimento dovuto, un’istruttoria tramite C.T.U. o verificazione.

Nella sentenza ivi appellata (n. 4215/2020), il giudice di prime cure ha tuttavia negato il risarcimento richiesto per mancata dimostrazione della sussistenza di un danno risarcibile e del relativo nesso eziologico.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese.