Accolto il ricorso della Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A. contro ASL Napoli 3 Sud
Pubblicato il: 2/6/2025
Nel contenzioso, la Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A. è affiancata dall'avvocato Gianluigi Pellegrino; ASL Napoli 3 Sud è difesa dall'avvocato Giovanni Rajola Pescarini.
La Casa di Cura Maria Rosaria S.p.a. ha impugnato, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, le deliberazioni dell’ASL Napoli 3 Sud nn. 756 e 757 del 27 giugno 2023, aventi ad oggetto la ridefinizione della Regressione Tariffaria Unica (RTU) anno 2012 e 2011 della Macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale, unitamente agli atti presupposti e connessi, chiedendone l’annullamento.
A fronte dell’opposizione della controinteressata Clinica Stabia S.p.a., il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale, di fronte al TAR Campania, sede di Napoli.
Con sentenza n. 3229/2024 il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. In particolare, il giudice campano, richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 21 novembre 2023, nn. 32259 e 32265, ha rilevato che gli atti impugnati si limitano ad indicare l’importo di un pagamento dovuto per un credito certo, liquido ed esigibile; essi sarebbero quindi atti paritetici strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la ASL si ritiene titolare, con la conseguenza che la loro contestazione rientrerebbe nell’ambito della cognizione del giudice ordinario.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la Casa di Cura, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e che la causa sia rimessa al giudice di primo grado. In sintesi, secondo l’appellante, il TAR non avrebbe correttamente inquadrato la fattispecie in esame rispetto ai principi enunciati dalle citate ordinanze della Cassazione. Infatti, a differenza di quanto avvenuto nei giudizi decisi dalla Suprema Corte, nel caso in esame, ad essere impugnati con specifiche censure, sono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla con rinvio la sentenza di primo grado. Spese compensate.