Accolto il ricorso di AGCOM contro Fastweb e Telecom Italia
Pubblicato il: 2/6/2025
Nel contenzioso, Fastweb S.p.A. è affiancata dagli avvocati Elisabetta Pistis e Stefano Calabretta; Telecom Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Federico Marini Balestra, Arturo Leone e Alessandro Berti Arnoaldi Veli.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 86/15/CIR, avente ad oggetto la definizione della controversia Perillo Paolo/Fastweb s.p.a. e Telecom Italia s.p.a., ha così disposto: ha accolto parzialmente l’istanza del sig. Paolo Perillo, nei confronti della società Fastweb spa; ha stabilito che la società Fastweb spa è tenuta a porre in essere tutti gli adempimenti di competenza atti alla riattivazione del servizio telefonico e del servizio ADSL inerente all’utenza telefonica intestata al sig. Perillo; ha stabilito che la società Fastweb spa è tenuta a pagare in favore dell’istante, oltre alla somma di € 150,00 per le spese di proceduta, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza: € 3.990,00 a titolo di indennizzo computato moltiplicando il parametro ordinario di euro 15,00 pro die per il numero di 266 giorni di mancata attivazione del servizio telefonico inerente all’utenza telefonica … dal 28 gennaio 2014 al 21 ottobre 2014, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 1, e 12, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS; € 3.990,00 a titolo di indennizzo computato moltiplicando il parametro ordinario di euro 15,00 pro die per il numero di 266 giorni di mancata attivazione del servizio ADSL, inerente all’utenza telefonica … dal 28 gennaio 2014 al 21 ottobre 2014, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 1, e 12, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS.
Il giudice di primo grado, rilevando che “le omissioni informative di cui si è resa responsabile Fastweb sono … imputabili alle condotte negligenti di Telecom, la quale ha omesso di comunicare tempestivamente all’operatrice cd. recipient tutti gli adempimenti di sua competenza”, ha accolto il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, precisando che l’Amministrazione resistente deve provvedere a riesaminare gli atti del procedimento sanzionatorio con specifico riferimento all’addebito di responsabilità a carico anche di Telecom e, in esito alla riedizione del potere, ad adottare le determinazioni consequenziali.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha proposto il presente appello, con cui - nel premettere che l’utente ha rappresentato come, a fronte della richiesta di attivazione del servizio telefonico e del servizio ADSL da parte della società Fastweb spa, previa migrazione della risorsa numerica dal precedente gestore Telecom Italia spa, riscontrava a far data dal 28 gennaio 2014 l’improvvisa sospensione di entrambi i servizi che, nonostante i ripetuti reclami inviati alle due Società, non venivano ripristinati - ha articolato i seguenti motivi: Erroneità ed ingiustizia della decisione. Travisamento del fatto. Erronea ricostruzione fattuale. Infondatezza dei motivi di ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 7360 del 2023) e, per l’effetto, in riforma in parte qua della sentenza impugnata, respinge interamente il ricorso proposto in primo grado da Fastweb s.p.a. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.