Respinto il ricorso di 2i Rete Gas per il servizio di distribuzione del gas nell'ambito unico provinciale di Trento
Pubblicato il: 2/6/2025
Nel contenzioso, 2I Rete Gas S.p.A. è affiancata dagli avvocati Maria Alessandra Bazzani e Francesca Maria Colombo; Provincia Autonoma di Trento è assistita dagli avvocati Giuliana Fozzer e Sabrina Azzolini.
Con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea e nella Gazzetta Ufficiale nella medesima data del 29 dicembre 2023, la Provincia autonoma di Trento indiceva una gara per il servizio di distribuzione del gas nell’ambito unico provinciale, comprendente 167 Comuni, per la durata di 12 anni e per un importo contrattuale di oltre 400 milioni di euro, stabilendo, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, il giorno 19 luglio 2024.
Il bando in questione si collocava a valle di una complessa attività istruttoria, che prendeva le mosse dai decreti del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2011 e 18 ottobre 2011, con i quali il territorio della Provincia autonoma di Trento era stato suddiviso in tre ambiti minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.
Con ricorso al Tribunale amministrativo 2i Rete Gas s.p.a. impugnava il bando unitamente agli atti ad esso presupposti, deducendo a sostegno delle proprie ragioni sei diversi profili di illegittimità.
Costituitasi in giudizio, la Provincia autonoma di Trento eccepiva l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, facendo difetto i presupposti individuati dalla giurisprudenza per ritenere ammissibile l’impugnazione diretta ed immediata del bando; deduceva altresì l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, da identificare in un altro operatore uscente del servizio, nonché l’inammissibilità delle censure proposte nell’ambito dei singoli motivi, con cui, senza dimostrare la sussistenza di profili di manifesta illogicità delle scelte compiute dall’amministrazione, si prospettavano dei vizi impingenti il merito della sfera di discrezionalità riservata a quest’ultima.
Con sentenza 8 maggio 2024, n. 67, il giudice adito dichiarava il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in parte inammissibile.
Avverso tale decisione la società 2i Rete Gas s.p.a. interponeva appello, affidato ad un unico, articolato motivo di impugnazione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, in favore della Provincia autonoma di Trento, delle spese di lite del grado di giudizio, che complessivamente liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre Iva e Cpa se dovute.