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Inammissibile il ricorso di Socrem Torino per la revocazione della sentenza del CdS n. 3605/2024


Pubblicato il: 2/7/2025

Nel contenzioso, la Società per la Cremazione di Torino - SoCrem Torino è affiancata dagli avvocati Riccardo Montanaro e Laura Ferrua Magliani; il Comune di Torino è difeso dagli avvocati Giuseppina Gianotti e Susanna Tuccari.

La Società per la Cremazione di Torino Aps (di seguito SOCREM), ente morale dal 1892, è un'Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, aderente alla Federazione italiana per la cremazione.

Essa esercita l’attività di cremazione in Comune di Torino dall’anno 1888 (anno dell’inaugurazione del Tempio).

Gli impianti necessari per lo svolgimento di detta attività furono al tempo realizzati in esecuzione di una convenzione stipulata con il Comune in data 14 ottobre 1886, che aveva come unico oggetto la concessione in uso dei terreni per erigere un tempio crematorio all’interno del Cimitero Monumentale di Torino.

Con successiva convenzione del 5 luglio 1978, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1977, il Comune ha concesso in uso gratuito e per una durata di 99 anni, alla medesima Socrem, un’ulteriore area di 3.380 metri quadrati presso il Cimitero Monumentale, per la costruzione, a propria cura e spese, di un nuovo impianto crematorio e di cellette per le ceneri.

In seguito all’emanazione del D.L. 31 agosto 1987 n. 359, che ha riconosciuto la cremazione quale servizio pubblico a domanda individuale, la Città di Torino, nel 1989, deliberò lo schema di una nuova convenzione con Socrem, poi rinnovata nel 1994 per la durata di venti anni.

Con successivo ricorso n. 1213/21 R.G. l’odierna ricorrente ha impugnato l’ulteriore DD n. 4828/21, con cui la Città di Torino ha: - approvato “l’indizione della procedura finalizzata all’acquisizione del servizio relativo alla valutazione degli immobili e degli impianti industriali funzionali al servizio di cremazione concessi a Socrem”; - affidato direttamente a Patrigest S.p.A. il ruolo di Advisor finanziario relativamente al servizio sopra descritto.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Torino, liquidate in € 5.000 per onorario, oltre accessori di legge. Compensa le spese di lite nei confronti delle ulteriori Amministrazioni intimate.