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Respinto il ricorso di Polis Cultura per l'assegnazione di contributi economici alle associazioni culturali


Pubblicato il: 2/7/2025

Nel contenzioso, Polis Cultura Coop. di Promozione Culturale ARL è affiancata dagli avvocati Natale Carbone e Michela Catanese; Città Metropolitana di Reggio Calabria è difesa dall'avvocato Antonio Miceli.

Polis Cultura ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Calabria n. 92/2022.

In data 29 novembre 2018 la Città Metropolitana di Reggio Calabria pubblicava l’avviso per la concessione di contributi economici alle Associazioni Culturali e alle altre organizzazioni private per l’anno 2019.

Polis Cultura presentava istanza per la concessione di un contributo per la realizzazione della manifestazione “Le Maschere e i Volti – anno 2019”.

Con deliberazione n. 26/2020 veniva approvato il piano di riparto dei contributi, poi rettificato con deliberazione n. 52/2020. Con nota prot. 41139 del 29 giugno 2020, l’amministrazione chiedeva alla Polis Cultura la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione del contributo concesso.

Con nota prot. 46344 del 20 settembre 2020 la Polis Cultura presentava il rendiconto depositando la fattura n. 13/2019 di importo pari a € 45.100,00.

Con determinazione n. 2483 del 27 agosto 2020 veniva corrisposto alla Polis Cultura il contributo di € 21.992.75 sulla base del rendiconto trasmesso. Con deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2021, la Città Metropolitana decideva di ripartire le economie di spesa generatesi a conclusione delle procedure di liquidazione dei contributi concessi con la delibera n. 52/2020, secondo il prospetto di riparto allegato alla delibera.

Con determinazione n. 365 del 2 febbraio 2021 venivano liquidate le economie di spesa secondo il prospetto riepilogativo di riparto allegato alla determina.

Con tale determinazione veniva corrisposta alla Polis Cultura, quale ulteriore contributo per l’anno 2019, la somma di € 23.107,25. Con nota del 5 febbraio 2021, la Polis Cultura inoltrava istanza di riesame in autotutela, chiedendo di rettificare la delibera n. 6/2021, ovvero di consentire l’integrazione della documentazione inerente i giustificativi di spesa.

Con nota prot. 17152 dell’8 marzo 2021, l’amministrazione respingeva l’istanza di autotutela.

Con ricorso R.G. 316/20 Polis Cultura impugnava la deliberazione n. 52/2020 di rettifica del piano di riparto. Nelle more della definizione del giudizio, la Città Metropolitana liquidava a Polis cultura, con la già citata determinazione dirigenziale del 2 febbraio 2021, l’importo di € 23.107,25, generato dal procedimento di riparto delle economie di spesa.

Polis Cultura tratteneva l’importo complessivo del contributo erogato (€ 45.100,00) a titolo di acconto sulle ulteriori e maggiori somme che riteneva dovute.

Con sentenza n. 295/2021, il TAR dichiarava cessata la materia del contendere, in quanto il contributo assegnabile alla Polis Cultura - al momento della proposizione del ricorso - era stato soddisfatto con la delibera di riparto delle economie di spesa n. 6 del 2021 e successiva determina di liquidazione.

Con ulteriore ricorso, notificato il 26 marzo 2021 e depositato il successivo 20 aprile 2021, Polis Cultura impugnava la citata delibera della Città Metropolitana n. 6 del 26 gennaio 2021, nonché la determinazione del Settore Economico n. 17 del 29 gennaio 2021, sul presupposto di poter aspirare alla liquidazione del contributo nella massima misura ritenuta ammissibile (75%).

Con sentenza n. 92/2022 il TAR rigettava il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 92/2022.

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