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Accolto il ricorso del Consorzio Astrea per l'affidamento del servizio di documentazione degli atti processuali del Ministero della Giustizia


Pubblicato il: 2/7/2025

Nel contenzioso, il Consorzio Astrea è affiancato dall'avvocato Antonio Sasso.

Il Consorzio Astrea ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 15511/2023.

Riferisce l’appellante di avere svolto il servizio di documentazione degli atti processuali del Ministero della Giustizia fino al 30 giugno 2017, allorché, all’esito di nuova gara è subentrato il nuovo appaltatore C.I.C.L.A.T. - Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico – s.c.r.l., il cui servizio di competenza, di due anni, ha avuto inizio il 1° luglio 2017 poi prorogato fino al 1° luglio 2022 in virtù di distinti provvedimenti.

Tutti i provvedimenti di proroga sono stati impugnati dinanzi al T.A.R. Lazio che ha respinto il ricorso con sentenza n. 15511 del 20 ottobre 2023.

Di tale sentenza, il Consorzio Astrea ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure: “Error in iudicando. Erroneità della sentenza per non aver riconosciuto la illegittimità delle proroghe assunte dal Ministero della Giustizia e per non aver ravvisato la violazione dell’art. 106 comma 11 D.lvo n. 50/2016. Falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto; Error in iudicando ed omessa pronuncia o insufficiente motivazione in ordine al quinto motivo di ricorso; Error in iudicando per mancato riconoscimento del danno in favore del Consorzio Astrea non riconoscendo la lesione derivante dalla mancata attivazione dei moduli dell’evidenza pubblica, con cui si è integrato il fatto illecito produttivo del danno ingiusto”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 15511/2023, accoglie il ricorso di primo grado quanto alle domande di annullamento e respinge la domanda risarcitoria.

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