Il CdS respinge il ricorso di Aicalf e delle compagnie aeree contro l'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuali
Pubblicato il: 2/10/2025
Nella vertenza, Aicalf, Easyjet, Ryanair e Volotea sono affiancate dall'avvocato Giannalberto Mazzei; l'ENAC è assistito dagli avvocati Eleonora Papi Rea e Raffaella Ciardo.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dall’Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares – Aicalf, e da Easyjet Airline Company Limited, Ryanair Dac e Volotea S.L. contro il Comune di Napoli e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, della Gesac s.p.a., dell’ART – Autorità Regolazione Trasporti e dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC, anche previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 1, comma 572, lett. a), legge n. 234 del 30 dicembre 2021, nella parte in cui prevede l'istituzione di un addizionale comunale sui diritti aeroportuali, per l’annullamento.
Il tribunale ha esposto le seguenti deduzioni contenute nel ricorso introduttivo: le cc.dd. “addizionali comunali sui diritti di imbarco” venivano istituite in principio dall’art. 2, comma 11 del d.lgs. n. 350/03 quale onere aggiuntivo per i vettori aerei che in tal guisa, oltre ai tradizionali diritti di imbarco a favore dei gestori aeroportuali, erano tenuti al versamento di un contributo, in origine di importo pari a € 1,00, destinato ad essere così ripartito: Enav per un importo fisso (30 milioni di euro) a compensazione delle spese sostenute per garantire la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali; il Comune sul cui territorio insiste il sedime aeroportuale, o che con lo stesso è confinante, per una quota del 40% dell’apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno (ove confluivano gli introiti dell’addizionale); il 60% per cento di detto fondo per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
Il tribunale ha quindi dato atto dei motivi di ricorso proposti avverso gli atti con i quali si era pervenuti alla istituzione dell’addizionale per cui è causa (le delibere della Giunta e del Consiglio, oltre che il “Patto per Napoli”), nonché delle costituzioni e delle eccezioni e difese del Comune di Napoli, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) e della successiva proposizione da parte ricorrente di motivi aggiunti e della domanda di accesso agli atti.
Il tribunale ha poi deciso come segue nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti: ha respinto il primo motivo, ritenendo non irragionevole la scelta – normativa, prima ancora che amministrativa – di individuare il modus (ovvero, uno dei modi) di reperimento delle “risorse proprie” comunali in una misura tributaria posta sostanzialmente a carico dei soli passeggeri (e non dei residenti possessori di redditi, beneficiari dei servizi erogati dal Comune); ha respinto il secondo e il terzo motivo, ritenendo infondate sia la censura di violazione del termine dilatorio di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 21/2000 sia le censure di violazione del divieto di irretroattività delle disposizioni tributarie e del legittimo affidamento, nonché di discriminazione e disparità di trattamento tra passeggeri (questioni non più rilevanti in appello, per la prestata acquiescenza delle ricorrenti alle statuizioni di rigetto); ha ritenuto il quarto motivo, in primo luogo, inammissibile; comunque, infondato, per le ragioni esposte ai punti da 2.8.2 a 2.8.11 (sulle quali si tornerà); ha respinto il motivo aggiunto, riguardante il termine iniziale per l’esigibilità del tributo fissato da Enac (4 aprile 2023), ritenendo lo stesso collocato al di là del termine dilatorio di sessanta giorni di cui sopra; ha dichiarato improcedibile la domanda di accesso agli atti, prendendo atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dai difensori di parte ricorrente nel corso dell’udienza di discussione.
L’Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares – Aicalf, nonché le compagnie easyJet Airline Company Limited, Ryanair DAC e Volotea S.L. hanno proposto appello con due articolati motivi di gravame.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.