Il CdS si pronuncia sul ricorso dell'AGCM contro Roma Capitale e ATAC
Pubblicato il: 2/8/2025
Nel contenzioso, Roma Capitale è affiancata dall'avvocato Luigi D'Ottavi; ATAC S.p.A. è assistita dall'avvocato Elisabetta Pistis.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato la quarta proroga in emergenza del servizio di trasporto pubblico locale in affidamento diretto ad ATAC, società in house del Comune di Roma.
Si contesta in particolare che, in seguito ad una prima proroga biennale disposta nel 2019 e prevista dal regolamento UE n. 1307 del 2007 (per pericolo di interruzione del servizio pubblico) e dopo una seconda proroga annuale in virtù della normativa COVID (decreto legge n. 18 del 2020), il servizio veniva affidato per ulteriori tre mesi (gennaio 2023 – marzo 2023) e poi ancora per altri nove mesi (1° aprile 2023 – 31 dicembre 2023) senza una reale base normativa che consentisse anche questa quarta proroga.
L’AGCM, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287 del 1990, impugnava dinanzi al TAR Lazio quest’ultima proroga ma il ricorso veniva tuttavia dichiarato improcedibile in quanto al momento della decisione del giudice di primo grado (14 febbraio 2024) la proroga aveva ormai esaurito i propri effetti (nel frattempo era stata avviata la procedura di nuovo affidamento in house ad ATAC del servizio di trasporto pubblico locale, conclusasi con deliberazione consiliare n. 159 del 19 ottobre 2023 poi impugnata, sempre da AGCM, ma con separato ricorso).
La sentenza di primo grado formava oggetto di appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della gravata sentenza, accoglie altresì il ricorso di primo grado con conseguente annullamento della deliberazione comunale n. 107 del 31 marzo 2023.