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Respinto il ricorso di Ambiente Servizi S.r.l. per l'affidamento del servizio di microraccolta differenziata e recupero dei rifiuti pericolosi


Pubblicato il: 2/8/2025

Nel contenzioso, Ambiente Servizi S.r.l. è affiancata dagli avvocati Carlo Emanuele Gallo e Alberto Leone; il Consorzio di valorizzazione rifiuti di area vasta - COVAR 14 è assistito dagli avvocati Cinzia Picco e Paolo Scaparone; Bra Servizi S.r.l. è difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo.

L’intimato appellato Consorzio di valorizzazione rifiuti di area vasta – COVAR 14 è un consorzio obbligatorio, costituito ai sensi della l.r. Piemonte 24 ottobre 2002 n.24, che gestisce il servizio rifiuti per un bacino d’utenza costituito da alcuni Comuni della provincia di Torino (fatto localmente notorio) e per una popolazione servita pari a 254.722 abitanti, ultimo dato disponibile riferito al 2022.

Con determinazione 1 marzo 2024 n. 66, il COVAR 14 ha deciso di affidare il servizio di microraccolta differenziata ed avvio al recupero dei rifiuti pericolosi nel territorio da esso servito per un periodo di ventisette mesi e per un importo a base di gara di € 1.181.685,09 ed ha quindi indetto la relativa procedura aperta telematica con bando trasmesso alla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 3 luglio 2024.

La ricorrente appellante sostiene che alla gara avrebbero potuto partecipare solo gli operatori, come essa stessa, in possesso dell’iscrizione sia in categoria 1 classe B sia in categoria 5 classe F e che quindi la clausola di cui all’art. 6.2 lettera b) del disciplinare che, come pure si è detto, consente di partecipare anche a chi, come l’aggiudicataria e la seconda classificata, sia in possesso solo dell’ultima iscrizione, sarebbe illegittima.

Contro questo esito, espresso dal citato provvedimento di aggiudicazione, e contro la previsione dell’art. 6.2 lettera b) del disciplinare come sopra illustrata, la terza classificata ha proposto il ricorso di I grado, sostenendo in sintesi estrema che la clausola del disciplinare in questione sarebbe illegittima, che alla gara avrebbero potuto partecipare solo gli operatori, come essa stessa, in possesso dell’iscrizione sia in categoria 1 classe B sia in categoria 5 classe F, e quindi l’aggiudicataria e la seconda classificata si sarebbero dovute entrambe escludere.

Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso, ritenendo in sintesi non condivisibile questa tesi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe (ricorso n.481/2025 R.G.), lo respinge. Condanna la ricorrente appellante Ambiente Servizi S.r.l. a rifondere alle controparti costituite COVAR 14 e Bra Servizi S.r.l. le spese del giudizio, spese che liquida in € 5.000 (cinquemila/00) per ciascuna parte, e così per complessivi € 10.000 (diecimila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, ove dovuti. Nulla per spese nei confronti della S.E.P.I. Ambiente S.r.l.