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Accolto il ricorso di Ente Acquedotti Siciliani contro AGCM


Pubblicato il: 2/10/2025

Nel contenzioso, Ente Acquedotti Siciliani in Liquidazione Coatta Amministrativa è affiancato dall'avvocato Ester Daina.

Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato l’appellante Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa (di seguito anche “EAS”) per una ritenuta pratica commerciale scorretta posta in essere in violazione degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

In particolare, l’Autorità ha contestato all’odierno appellante: a) di aver emesso negli anni 2020 e 2021 documenti contabili recanti addebiti per consumi idrici pregressi senza osservare gli obblighi informativi previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria sulla prescrizione biennale nel settore idrico; b) l’inadeguata trattazione - rectius, il rigetto - di reclami/istanze di riconoscimento della prescrizione breve relativamente ai crediti relativi a consumi fatturati successivamente al 1° gennaio 2020 e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

Il ricorso proposto in primo grado da EAS è stato integralmente rigettato dal Tar che ha osservato al riguardo che: - i primi due motivi di ricorso con cui l’EAS deduce di non poter essere inquadrato quale “professionista” ai sensi della disciplina consumeristica sono infondati, posto che deve qualificarsi come professionista ogni soggetto che, a qualunque titolo, partecipi alla realizzazione della pratica, traendone uno specifico e diretto vantaggio economico o commerciale, essendo irrilevante la forma giuridica ovvero la natura privata o pubblica dell’autore della condotta ovvero la circostanza che l’ente ricorrente sia posto in liquidazione coatta amministrativa; - è infondata anche la doglianza inerente all’applicabilità della prescrizione biennale dei consumi idrici: la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), all’art. 1, commi 4 e ss., oggetto di successive novelle, ha introdotto un regime di prescrizione biennale - c.d. “prescrizione breve” - per i crediti vantati dagli operatori del settore idrico per consumi pregressi e la decorrenza della nuova disciplina è stata individuata dalla delibera Arera n. 547/2019, laddove prevede che la prescrizione de qua decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato ad emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente e “deve osservarsi come l’imputazione soggettiva dell’illecito consumeristico prescinda dalla sussistenza della mala fede o dell’intenzionalità della condotta, solo richiedendosi il difetto della diligenza professionale inteso come scostamento dal livello standard preteso dal professionista con riferimento alla fattispecie concreta”.

L’EAS ha proposto appello avverso detta sentenza affidato a tre motivi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti ivi impugnati. Spese del doppio grado compensate.

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