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Respinto il ricorso di Cave Spadea & C. S.r.l. per il deposito temporaneo di inerti


Pubblicato il: 2/10/2025

Nel contenzioso, Cave Spadea & C. S.r.l. è affiancata dagli avvocati Paolo Scaparone e Alberto Cerutti.

Cave Spadea & C. S.r.l. chiede la riforma della sentenza che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del Comune di Montecrestese prot. n. 4109 del 30.7.2019 di diniego di permesso di costruire in sanatoria di un deposito temporaneo di inerti e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

La ditta appellante, che estrae e tratta materiale roccioso, era stata autorizzata, con permesso di costruire n. 65/2009 ed autorizzazione ambientale n. 25/2009, al deposito di inerti per la durata di diciotto mesi, successivamente prorogati, su un’area privata situata nel Comune di Montecrestese (VB), in località Gabbio, ricadente nella fascia di rispetto del fiume Toce.

All’interno del deposito l’interessata collocava materiali provenienti dalla propria attività di escavazione dell’alveo di corsi d’acqua (autorizzata dalla Regione) nonché materiale di risulta derivante dall’escavazione della galleria Paiesco, nell’ambito dei lavori sulla S.S. 337 della Valle Vigezzo.

Poiché a seguito di sopralluogo dei Carabinieri del 20.02.2019 veniva accertato il mantenimento del materiale oltre i termini previsti nei titoli abilitativi, la ditta presentava istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria nonché di autorizzazione al ripristino dei luoghi mediante asportazione del materiale.

Con provvedimento prot. n. 4109 del 30 luglio 2019- preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 3940 del 17 luglio 2019- il Comune di Montecrestese respingeva l’istanza sulla base di due autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggerlo: a) il materiale presente va qualificato come rifiuto ai sensi del d.lgs 152/2006 e non rientra nella disciplina del d.P.R. 380/2001, con conseguente impossibilità di applicare l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del citato d.P.R.; b) la domanda di accertamento di conformità deve essere comunque preceduta dalla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica; c) gli elaborati grafici allegati all’istanza di sanatoria- in particolare gli elaborati n. 3 e n. 4- riportano uno stato di fatto del deposito errato e fuorviante, in quanto lo stesso è indicato con dimensioni molto ridotte e con un’occupazione parziale di parte del terreno censiti al C.T. al foglio n. 75, mappale 27, mentre, in realtà, lo stesso è esteso a tutto il mappale in oggetto e occupa anche i terreni limitrofi, mappali 2 e 71 e, in parte, anche i mappali 74-1-24-25-51-52-78.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.