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Respinto il ricorso di Milleuno S.p.A. per la disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago


Pubblicato il: 2/10/2025

Nel contenzioso, Milleuno S.p.A. è affiancata dall'avvocato Cino Benelli; Roma Capitale è difesa dall'avvocato Sergio Siracusa.

La Milleuno s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 24 giugno 2022, n. 8616 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II, che ha respinto il suo ricorso avverso la determinazione dirigenziale con cui il Municipio Roma V ha disposto la sospensione del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, del t.u.l.p.s. nel locale sito in Roma, al Viale della Serenissima nn. 71/81, nonché avverso l’ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 111 in data 26 giugno 2018, avente ad oggetto la “disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6, del t.u.l.p.s., installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del t.u.l.p.s.”.

La società appellante, esercente in Roma una sala bingo nei locali del viale della Serenissima all’interno della quale viene svolta attività di raccolta del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del t.u.l.p.s., ha impugnato, con precedente ricorso, l’ordinanza sindacale n. 111 del 2018, che ha imposto limitazioni al funzionamento di detti apparecchi prescrivendone la possibilità di utilizzo dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 23 di tutti i giorni, compresi i festivi, dovendo invece rimanere, nelle restanti fasce orarie, spenti, sotto comminatoria di sanzioni amministrative. Detto ricorso è stato respinto dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sentenza n. 12319 del 2018, confermata in appello dalla sentenza della Sezione n. 5223 del 2020.

Nelle more del giudizio di appello è intervenuta la determinazione dirigenziale del Municipio di Roma V che ha disposto la sospensione per cinque giorni del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento presenti in sala, nel presupposto di due violazioni alla disciplina oraria, intervenute in data 19 aprile 2019 e 18 settembre 2019, che sono state oggetto di due verbali di contestazione.

Avverso detto provvedimento la Milleuno s.p.a. ha proposto il ricorso in primo grado deducendone l’illegittimità in via derivata dall’ordinanza sindacale impugnata, ed anche per vizi propri, ed in particolare incompetenza, violazione dell’art. 10 del t.u.l.p.s. e dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, nonché per sproporzione della sanzione.

La sentenza appellata ha respinto il ricorso nell’assunto della accertata infondatezza dei motivi dedotto quali vizi di illegittimità derivata; analogamente infondati sono stati ritenuti i motivi enucleanti vizi propri della determinazione dirigenziale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

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