Il CdS si pronuncia sul ricorso di Management Engineering Consulting per la realizzazione dell'autostrada Orte-Mestre
Pubblicato il: 2/11/2025
Nel contenzioso, Management Engineering Consulting S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alberto Bianchi, Benedetto Giovanni Carbone, Giuseppe Giuffrè e Antonio Lirosi; ANAS S.p.A. è assistita dagli avvocati Ivana Rosa Di Chio, Maria Pacifico e Nicoletta Malaspina.
L’odierna società appellante, in proprio e per conto di ulteriori altri soggetti indicati nell’epigrafe dell’atto di appello, ha proposto ricorso al TAR Lazio per l’accertamento della responsabilità precontrattuale in capo ad Anas s.p.a., al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, DIPE, CIPE, CIPESS.
La società appellante ha lamentato il comportamento “dilatorio, opaco, ondivago” posto in essere dalle menzionate amministrazioni. Queste ultime sarebbero venute meno ai propri doveri di “lealtà, buona fede, correttezza, informazione e protezione nell’avviata procedura, frustrando l’affidamento del Promotore nella conclusione del procedimento”, e, dunque, sarebbero incorse nella conseguente responsabilità precontrattuale: sin dal primo grado è stato, pertanto, domandato il risarcimento dei danni sofferti, derivanti dalla mancata conclusione della procedura.
Il TAR Lazio – dopo aver rigettato alcune eccezioni preliminari, sollevate dalle amministrazioni costituitesi in giudizio, e previa estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, del Ministero della cultura, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e della Presidenza del Consiglio dei ministri – ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, all’esito di una lunga disamina che, prendendo le mosse dalla riscontrata necessità di “analizzare la diacronìa delle vicende che hanno segnato il procedimento controverso al fine di stabilire la sussistenza di un fatto illecito meritevole di tutela risarcitoria” (pag. 29), è giunta a conferire rilevanza, quale fatto di per sé rilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità dell’amministrazione, alla circostanza che, nel caso di specie, “non vi è stata alcuna aggiudicazione” (pag. 41). Il TAR, in proposito, ha compiuto un richiamo alla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo la quale neppure la revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto è idonea a fondare il diritto al risarcimento per il proponente, nel caso in cui il procedimento di project financing non sia giunto alla fase dell’indizione della gara (pag. 43, ove si richiama, ex aliis, la sentenza di questa Sezione n. 7930 del 2023).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, a) respinge l’appello principale; b) dichiara improcedibili gli appelli incidentali. Spese del presente grado compensate.