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Il CdS si pronuncia sul ricorso di Consital per l'affidamento dei lavori di restauro e conservazione della copertura dell'ala juvarriana di Palazzo Ducale - Lucca (LU)


Pubblicato il: 2/11/2025

Nel contenzioso, Consital Soc. Coop. è affiancata dall'avvocato Roberto Colagrande; Sapit S.r.l. è assistita dagli avvocati Rosamaria Berloco, Austa e Falcicchio; Invitalia S.p.A. è difesa dall'avvocato Marcello Collevecchio.

Con bando pubblicato in data 19.12.2023, Invitalia s.p.a., nella qualità di centrale di committenza per conto del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Toscana, indiceva la procedura di “Affidamento dei lavori di restauro e conservazione della copertura dell’ala juvarriana di Palazzo Ducale – Lucca (LU)”, di importo stimato a base di gara pari a euro 2.291.951,58, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, oltre IVA e oneri di legge.

Entro il termine previsto dalla disciplina di gara, pervenivano n. 8 offerte, tra cui quella della società Sapit s.r.l. e del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzione e Servizi – Consital Soc. Coop. (in seguito anche solo Consorzio Consital o anche solo Consorzio), il quale si qualificava come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. Il Consorzio Consital designava quale consorziata esecutrice la PRO.GE.CO., società cooperativa a responsabilità limitata (in seguito solo PRO.GE.CO.), dichiarando che la stessa avrebbe eseguito il 100% dei lavori.

All’esito dei lavori della Commissione, con provvedimento prot. n. 065436 del 21.2.2024, Invitalia s.p.a. aggiudicava la gara al Consorzio Consital.

La società Sapit s.r.l. proponeva ricorso avverso gli atti di gara dinanzi al T.A.R. per la Toscana, censurando l’aggiudicazione del 21.2.2024 e assumendo che il Consorzio Consital avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura per l’assenza dei requisiti di qualificazione che la disciplina di gara richiedeva, a pena di esclusione, in capo alla consorziata indicata come esecutrice dei lavori.

 Il Consorzio Consital si difendeva partendo dall’interpretazione dell’art. 8.5.3, assumendo che la disposizione aveva inteso vietare il ‘cumulo alla rinfusa’ dei requisiti con riferimento ai consorzi stabili, per i quali tale meccanismo normalmente ricorreva e che, invece, non poteva operare nel caso di specie in ragione della specialità dei lavori relativi ai beni culturali.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con sentenza n. 682 del 2024, accoglieva il primo motivo di ricorso annullando l’aggiudicazione.

 Il Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi – Consital Soc.Coop. e PRO.GE.CO. Soc. Coop. a.r.l. hanno proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.