Respinto il ricorso di Liberio S.P.V. per l'annullamento della delibera di liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza
Pubblicato il: 2/11/2025
Nel contenzioso, Liberio S.P.V. S.r.l. è affiancata dagli avvocati Mariangela Di Giandomenico e Patrizio Messina; Regione Basilicata è assistita dall'avvocato Vito Iorio; Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza è difeso dall'avvocato Alberto Zito.
La società Liberio S.P.V. s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata per l’annullamento della Delibera di Giunta regionale n. 417 del 27 maggio 2021, del disciplinare sui tempi e modalità della procedura liquidatoria del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza, allegato alla deliberazione medesima, e della Delibera n. 685 del 3 settembre 2021 della Regione Basilicata, pubblicata in data 16.9.2021.
La ricorrente riferiva di essere cessionaria di taluni crediti di rilevante importo già maturati da Enel Energia s.p.a. nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (in seguito anche solo Consorzio), ammontanti a circa euro 11.262,085,47, oltre spese ed interessi.
In data 24 aprile 2021, la Liberio S.P.V. s.r.l. notificava al Consorzio un atto di precetto, con intimazione di pagamento della somma di euro 6.407.447,43.
Il Tribunale di Roma, con decreto ingiuntivo n. 10760/2020, dichiarato esecutivo in data 11 febbraio 2021, ingiungeva al Consorzio il pagamento in favore della ricorrente della ulteriore somma di euro 1.933.078,67, oltre agli interessi contrattuali di mora al tasso previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo ed alle spese.
L’art. 2 della legge regionale Basilicata n. 7 del 2021 disponeva la messa in liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, e il comma 1 dell’art. 3 prevedeva che: “per la liquidazione dell’ente pubblico economico di cui all’articolo 2 trova osservanza il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o, comunque, la vigente legislazione statale competente per materia”.
Con Delibera di Giunta regionale n. 417 del 3 giugno 2021 veniva stabilita l’applicazione della liquidazione coatta amministrativa del predetto Consorzio.
La società Liberio S.P.V. s.r.l., con il ricorso introduttivo, proponeva specifici motivi di doglianza, per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere, deducendo altresì, in via gradata, l’illegittimità dell’art. 3 della legge regionale n. 7 del 2021. La deducente proponeva anche motivi aggiunti avverso la sopravvenuta deliberazione della Regione Basilicata n.685 del 3 settembre 2021, avente ad oggetto: ‘legge regionale 7/2021 – presa d’atto della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77 – DGR n. 417 del 27 maggio 2021’, riproponendo le doglianze, già formulate con il ricorso introduttivo, nei confronti della scelta di assoggettare la liquidazione del Consorzio al regime della liquidazione coatta amministrativa, in asserita violazione di quanto disposto dall’art. 15 della legge n. 98 del 2011.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado a favore delle parti costituite, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti.