Rigettato il ricorso di Quadrifoglio per i lavori di tutela della sicurezza negli edifici scolastici
Pubblicato il: 2/11/2025
Nel contenzioso, Quadrifoglio S.r.l. è affiancata dagli avvocati Maria Giulia Roversi Monaco e Simoni; il Comune di Milano è difeso dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Sara Pagliosa; Marchetti & C. S.r.l. è assistita dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci.
Con lettera di invito del 17.4.2023, il Comune di Milano indiceva una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 50 del 2016, per la conclusione dell’Accordo Quadro n. 20/2023 con unico operatore economico, concernente lavori per interventi straordinari in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro negli edifici in carico all’Area Tecnica – Scuole – Lotto 3.
Il criterio di aggiudicazione, previa verifica del costo della manodopera e del personale, era quello del minor prezzo al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, “con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 – bis e 2 – ter del Codice dei contratti”.
L’importo a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza, era pari ad euro 3.795.277,93, IVA esclusa.
Con lettera del 17.4.2023, venivano invitati alla procedura venti operatori economici, individuati tramite sistema informatico tra gli operatori iscritti nell’apposito elenco formato dal Comune di Milano. Entro il termine indicato nella lettera di invito (3.5.2023), presentavano l’offerta nove operatori, tra i quali la società Quadrifoglio s.r.l. che veniva ammessa con riserva, dovendo integrare la documentazione presentata.
Il RUP stabiliva di procedere alla verifica dei costi della manodopera dei primi tre operati economici in graduatoria e, in caso di mancata giustificazione, di verificare le offerte successive.
Dall’esame della documentazione prodotta in sede di gara dalla Quadrifoglio s.r.l. emergeva uno scostamento significativo (49,112%) tra il costo complessivo dei materiali e noli/trasporti dichiarati dall’offerente e i medesimi costi previsti per l’esecuzione dell’Accordo Quadro.
In ragione di tali scostamenti, e in considerazione della situazione di mercato caratterizzata da consistenti e continui aumenti di costo dei materiali e noli/trasporti, la Stazione appaltante decideva di verifica l’affidabilità di tali tre offerte.
Con comunicazione del 24.5.2023, il Comune chiedeva alla società Quadrifoglio s.r.l., oltre che alla seconda e alla terza in graduatoria, di compilare il file Excel “Analisi congruità dell’offerta”, relativo alle lavorazioni più significative dell’appalto e con maggiore rilevanza economica (61 voci), indicando i singoli costi di materiali, noli/trasporti e della manodopera che concorrevano alla formazione dell’offerta.
Il RUP, a seguito dell’esame della documentazione prodotta dalla Quadrifoglio s.r.l., riteneva l’offerta della società non affidabile, in quanto era emerso un importo complessivamente sottostimato e non giustificato relativo ai costi dei materiali e noli/trasporti delle 61 voci di prezzo più significative pari a euro 331.916,64 non compensato dall’utile di impresa pari a euro 181.169,85, con conseguente perdita di euro 150.746,79, che non garantiva l’equilibrio complessivo dell’offerta.
La società Quadrifoglio s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, impugnando la propria esclusione e l’aggiudicazione alla controinteressata, e lamentando che la verifica di congruità non era stata condotta sulla base dei giustificativi forniti, bensì avendo riguardo all’Allegato 2 del verbale n. 2 del prezzo lavorazione Prezziario 2022, e dei tre parametri ‘costo manodopera ribassato al 30%, costo materiali ribassato al 20% o interi – costo noli e trasporti interi’, la cui incidenza non era tuttavia motivata.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza n. 194 del 2024, respingeva il ricorso, rilevando che, benché richiesto dal RUP, la società ricorrente aveva esibito a giustificazione solo preventivi, ma non le fatture richieste per le voci (13 su 61) con scostamenti sui prezzi di progetto superiori al 20% (per la maggior parte superiori al 30% con punte del 60%). In conclusione, l’importo di euro 331.916,64, indicato dall’offerente per le suddette voci, non era stato ritenuto giustificato, in quanto ‘la differenza tra detto importo e l’utile indicato nell’offerta in euro 181.169,85 determina un saldo negativo di euro 150.746,79 cioè una perdita’.
La società Quadrifoglio s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, denunciando che il RUP non aveva mai richiesto di giustificare gli scostamenti superiori al 20% o 30% rispetto al Prezziario 2022 con fatture di acquisto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.