Respinto il ricorso di Urbitek per la gestione dei parcometri nel Comune di Piove di Sacco
Pubblicato il: 2/12/2025
Nel contenzioso, Urbitek S.r.l. è affiancata dagli avvocati Alberto Banfi e Chiara Palazzetti; AD.EL S.r.l. è assistita dagli avvocati Luca De Pauli, Luca Mazzeo e Luca Ponti.
Con lettera di invito 30 giugno 2023, la Centrale Unica di Committenza ‘Saccisica’, per conto del Comune di Piove di Sacco, inoltrava ad Urbitek s.r.l. l’invito a partecipare alla: “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b, del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 per l’affidamento dell’incarico per la fornitura, posa, avviamento e servizio di assistenza tecnica di n. 25 parcometri per la gestione della sosta nelle aree a pagamento nel territorio del comune di Piove di Sacco per 24 mesi”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016.
L’art. 4 del Capitolato di gara richiedeva, tra i requisiti minimi previsti a pena di esclusione che i parcometri fossero: “a) di nuova produzione o attualmente in produzione, prodotti in serie, con tutti i componenti nuovi e mai utilizzati, di modello e colore unico ricavato da una verniciatura in polvere di colore grigio chiaro (…); b) regolarmente omologati in Italia al momento della presentazione dell’offerta così come previsto dalle normative vigenti (in particolare il d.P.R. 495/1992 – Regolamento di Esecuzione di Attuazione del Codice della Strada); c) contrassegnati dal marchio CE; d) conformi alla Norma Europea UNI EN CEI 12414/2001 (attrezzature per il controllo della sosta dei veicoli) in base alle direttive europee sulla compatibilità elettromagnetica, sulla sicurezza elettrica e sulle prove climatiche rilasciate dall’ente certificato) (…) i) con gestione ergonomica e funzionale (sistema Android almeno 5.0 upgradabile o sistema equivalente) su schermo touchscreeen (a colori di almeno 7) per il pagamento di tutti i servizi erogati e delle informazioni tariffarie”.
La società AD.EL s.r.l. (in seguito anche solo AD.EL) chiedeva alla Stazione appaltante cinque chiarimenti, in particolare a quale edizione (quella del 2001 ovvero quella del 2020) della norma tecnica UNI EN 12414 dovesse essere garantita la conformità del prodotto e quale era la relativa omologazione.
Il Comune rispondeva: “Risposta Sì, si intende nella sua più recente edizione. Risposta 2: Si informa che il riferimento normativo è la norma EN62368. Risposta 3: Trattasi di refuso. Si conferma che l’indice di protezione è IP54. Risposta 4: Si conferma che la certificazione richiesta dalla VDS, sia riferita ai parametri e specifiche contenute nella norma EN 12414:2020. Risposta 5: criterio 3 programma cronologico – punti 0 (zero) per 90 giorni”.
Alla procedura partecipavano due operatori economici e, all’esito delle operazioni di gara, risultava: prima Urbitek s.r.l. (in seguito, anche solo Urbitek) con 97,500 punti (offerta tecnica, 67,50 punti; offerta economica, 30,000 punti) e seconda AD.EL con 88,8541 punti (offerta tecnica, 65,70 punti; offerta economica, 23,1541 punti).
Con determinazione dirigenziale del 31 agosto 2023, veniva disposta l’aggiudicazione dell’appalto in favore di Urbitek.
A seguito di istanza di accesso, a cui l’Amministrazione dava riscontro, la società AD.EL proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo per il Veneto avverso la procedura di gara, denunciando che i parcometri offerti dalla società Urbitek non rispettavano i requisiti minimi richiesti dall’art. 4 del Capitolato, essendo omologati in base alle norme UNI EN 12414 Edizione 2001, anziché Edizione 2020, come richiesto dalla Stazione appaltante in sede di chiarimenti.
Il T.A.R. per la Toscana, con sentenza n. 400 del 2024, accoglieva il ricorso.
Urbitek s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado a favore della società AD.EL s.r.l. che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.