Respinto il ricorso di Cetola S.p.A. per l'affidamento dei lavori di riqualificazione dell'area ex-mattatoio di Montemonaco
Pubblicato il: 2/12/2025
Nel contenzioso, Cetola S.p.A. è affiancata dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci; Regione Marche è assistita dall'avvocato Laura Simoncini; il Comune di Montemonaco è difeso dall'avvocato Massimo Spinozzi.
La Cetola S.p.A. ha chiesto la riforma della sentenza del T.a.r. per le Marche n. 547 del 2024 con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto avverso il decreto SUAM n. 176 del 13 dicembre 2023, recante la revoca dell’aggiudicazione, precedentemente disposta in suo favore, della gara “per l’affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativi all’intervento denominato “Riqualificazione Area Ex-Mattatoio per Centro Sportivo Polifunzionale e riqualificazione Rifugio Sibilla””, CIG 49570687, nonché del decreto SUAM n. 40 del 15 marzo 2024 con cui l’appalto è stato aggiudicato alla Eurobuilding S.p.A.
La società appellante deduce l’erroneità della sentenza per avere il giudice di primo grado aderito alla prospettazione della stazione appaltante sulla immutabilità dell’importo dei lavori stimato nel PFTE e sull’imputabilità all’aggiudicataria del rifiuto alla stipula del contratto di appalto senza tenere conto che, trattandosi di appalto integrato ex art. 48, comma 5, del d.l. n. 77/2021, era del tutto fisiologico che il progetto definitivo fosse la sede naturale per apportare eventuali correzioni al PFTE e per la conseguente quantificazione dell’effettivo valore dell’opera.
La censura è infondata e deve essere disattesa. E’ documentalmente provato e non è oggetto di contestazione che la società appellante si è aggiudicata l’appalto in controversia offrendo un ribasso del 3%; ha accettato in data 30 dicembre 2022 la consegna in via d’urgenza del servizio di progettazione definitiva dichiarando testualmente “di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi” e “di essere consapevole di tutte le circostanze inerenti l’esecuzione del servizio e di tutti gli obblighi accollati alla stessa e derivanti da quanto sottoscritto, alle condizioni del disciplinare di gara, dal Capitolato speciale d’appalto e dei relativi allegati, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate in sede di gara”, nonché “di accettare la consegna in via d’urgenza, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna”.
All’esito di due proroghe ha consegnato un progetto definitivo dell’intervento con un quadro economico complessivo di € 3.367.206,41, cioè di “€ 1.316.839,57 in più di lavori al lordo del ribasso offerto, corrispondenti ad una maggiorazione di circa il 64% dell’importo originario di € 2.050.366,84”, travalicando la soglia del valore di appalto, come indicato sia nel bando che nel capitolato.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla rifusione in favore delle amministrazioni costituite delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 15.000,00, in ragione di euro 5.000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.