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Respinto il ricorso di Cuore Verde per l'affidamento della manutenzione periodica di aree verdi nel Comune di Cremona


Pubblicato il: 2/12/2025

Nel contenzioso, Cuore Verde Società Cooperativa Sociale è affiancata dall'avvocato Paolo Clarizia; AEM Cremona S.p.A. è assistita dagli avvocati Mario Gorlani e Luca Geninatti Satè.

Risulta dagli atti che la società Cuore Verde, odierna appellante, partecipava alla procedura di gara di cui all’art. 71 del d.lgs. n. 36 del 2023 indetta dall’Azienda Energetica Municipale s.p.a. (“AEM Cremona”), società in house del Comune di Cremona, per l’affidamento “della manutenzione periodica di aree verdi ubicate in zone diverse del Comune di Cremona anni 2024/2028, mediante stipula di Accordo Quadro in 4 lotti ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con un unico operatore per lotto”.

Con provvedimento adottato il 12 aprile 2024, la stazione appaltante escludeva tale società ai sensi degli artt. 98, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 36 del 2023 e 6 del disciplinare di gara, sul presupposto della sussistenza di una delle fattispecie di grave illecito professionale e del correlato mezzo di prova (in ragione del fatto che la società in questione aveva in precedenza stipulato un contratto con la stessa stazione appaltante avente analogo oggetto, risolto in un primo momento per contestato inadempimento e quindi consensualmente), nonché del mancato possesso da parte della ricorrente dei requisiti di natura economico-finanziaria previsti dalla lex specialis di gara.

Avverso il provvedimento di esclusione la società Cuore Verde proponeva ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, affidato a tre motivi di gravame, con i quali contestava: (i) la sussistenza dei presupposti per l’esclusione dovuta a grave illecito professionale, dal momento che l’intervenuto accordo di risoluzione consensuale precluderebbe il riconoscimento delle pregresse condotte quali elementi idonei a rendere dubbia la integrità e affidabilità professionale dell’operatore; (ii) l’idoneità, comunque, delle condotte de quibus ad integrare un grave illecito professionale; (iii) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 104 del d.lgs. 36 del 2023, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del disciplinare, nonché Con sentenza 9 luglio 2024, n. 627, il giudice adito dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse, attesa la mancata contestazione del secondo motivo di esclusione, ossia l’asserita inoperatività dell’avvalimento di garanzia, di per sé solo idoneo a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto plurimotivato.

Avverso tale decisione la società Cuore Verde interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione: 1) Errores in procedendo e in iudicando: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 73, 119 e 120 c.p.a. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, dell’allegato 2 al c.p.a. Violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo. Travisamento delle risultanze processuali ed erroneità dei presupposti. Motivazione errata e non corrispondente alla situazione di fatto.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese del grado compensate.