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Accolto il ricorso di Itaco per i lavori nelle sedi dei Musei Provinciali di Gorizia e Borgo Castello


Pubblicato il: 2/12/2025

Nel contenzioso, Itaco Consorzio Stabile e Costruzioni Lago S.r.l. sono affiancate dagli avvocati Luca De Pauli, Luca Mazzeo e Luca Ponti; Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è assistito dagli avvocati Daniela Iuri e Marina Pisani.

Itaco Consorzio Stabile e Costruzioni Lago S.r.l. hanno impugnato il decreto n. 788 del 15 maggio 2024 del Servizio affari generali e formazione P.O. Gestione e coordinamento degli interventi sul patrimonio immobiliare di ERPAC, avente ad oggetto “Lavori di “miglioramento dell'accessibilità presso le case Dornberg Tasso e Formentini adibite a sede dei Musei Provinciali di Gorizia e Borgo Castello e ipotesi di riallestimento del Museo della Grande Guerra nonché miglioramento dell'accessibilità ed allestimento del Museo archeologico presso Casa Morassi” finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, nell'ambito del PNRR, M1C3, Misura 2, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici – Linea A progetto pilota “Mille anni di storia al centro dell'Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e culture”. Intervento denominato “CLP_6: POLO MUSEALE ERPAC” – Esclusione di un operatore economico dalla gara”, comunicato in pari data e recante la loro esclusione dalla procedura di gara CUI: L01175730314202108656 – CUP: F88F22000000007 – CIG: B087C4A2D6, nonché il decreto n. 813 del 17 maggio 2024 del Servizio affari generali e formazione di ERPAC recante la conseguente aggiudicazione in favore della seconda classificata e odierna controinteressata, società Dott. Ing. M. Innocente e Ing. E. Stipanovich S.r.l.

Le ricorrenti hanno chiesto, altresì, la condanna dell'intimato ERPAC - Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia al risarcimento del danno in forma specifica, mediante declaratoria del diritto alla aggiudicazione della parte ricorrente, con dichiarazione di inefficacia del/i contratto/i ove medio tempore stipulato/i con la controinteressata, reviviscenza della proposta di aggiudicazione a suo tempo disposta e conseguente subentro nel contratto per tutte le prestazioni contrattuali ivi dedotte, nonché, in subordine, in tutto o in parte, al risarcimento del danno per equivalente.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso con sentenza resa in forma semplificata n. 239 del 2024, appellata da Itaco e da Costruzioni Lago.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado compensate.