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Improcedibilità dell'appello di Jenergy S.p.A. per carenza di interesse


Pubblicato il: 2/13/2025

Nel contenzioso, Jenergy S.p.A. è affiancata dall'avvocato Federico Dinelli; il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. è difeso dagli avvocati Antonio Pugliese e Simona Barchiesi.

Jenergy S.p.a. ha impugnato la sentenza del TAR per il Lazio che ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti per l’annullamento delle regole applicative al d.m. n.107 del 16 marzo 2023 e del d.m. n. 343 del 20 ottobre 2023 di modifica del d.m. 107/2023.

Si è costituito in giudizio il GSE che ha resistito al gravame.

Con decreto presidenziale n. 248 del 20 gennaio 2025 si è preso atto della rinuncia dell’appellante alla richiesta di misure cautelari monocratiche nonché all’istanza di abbreviazione termini.

Con dichiarazione del 1 febbraio 2025 l’appellante ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse all’appello.

Il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dall’appellante e della mancata opposizione del gestore appellato e dichiara l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a.

Sussistono giustificati motivi, in ragione dell’evoluzione processuale della vicenda, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.