Respinto il ricorso di Co.Bit. per l'appalto di interventi ricorrenti di manutenzione della Tangenziale Ovest di Foggia
Pubblicato il: 2/13/2025
Nel contenzioso, Co.Bit. a r.l. è affiancata dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde Follieri; Anas S.p.A. è assistita dagli avvocati Costanzo Cascavilla, Roberta Anna Ninni e Monica Ortolano; Paving Tecnology a r.l. è difesa dagli avvocati Andrea Manzi, Vito Aurelio Pappalepore e Alessandra Ciocia; il Consorzio Stabile Argo s.c. a r.l. è rappresentato dall'avvocato Maria Sara Derobertis.
La società Co.Bit a r.l., in proprio e quale capogruppo del costituendo R.T.I. con la società Costruzioni Nasoni a r.l. e con l’Impresa di Costruzioni Geom. Matteo Santalucia a r.l., ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Puglia (sezione seconda), n. 634, pubblicata il 22 maggio 2024 e notificata il 23 maggio 2024, con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto avverso l’aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile Argo s.c. a r.l. e gli atti riguardanti la gara di appalto “BA 05/23 S.S. 16 ‘Adriatica’ - interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. 16) - Lotto 3-S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia - Cerignola fino al Km 16+540 della S.S. n. 673. Cod. CUP F71B16000530001; CODICE CIG: 9666057A91” ed è stato dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, integrato da tre atti di motivi aggiunti, proposto dal controinteressato.
L’appellante, classificatasi seconda in graduatoria con un punteggio di 79,528 a fronte di quello di 82,510 attribuito al Consorzio controinteressato, deduce: l’erronea applicazione della lex specialis, la violazione degli artt. 184 ter e 208, comma 15, del d.lgs. n. 152/2006, dei paragrafi 16 e 18 del disciplinare, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti; la violazione del paragrafo 6.2 del disciplinare di gara e dell’art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti, la violazione del principio di par condicio tra i concorrenti e di divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.
Il Consorzio Stabile Argo s.c. a r.l. si è costituito in giudizio, ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, dei successivi motivi aggiunti e dell’appello, trovando applicazione la disciplina di cui all’art.48 del d.l. n. 77/2021, a partire dalle disposizioni, di carattere processuale, in tema di integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.l. n. 85/2022, ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
Il Consorzio controinteressato ha, inoltre, proposto appello incidentale ribadendo i motivi, già dedotti in primo grado con il ricorso incidentale dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, segnatamente: la violazione dei principi in tema di inversione procedimentale, degli artt. 36, comma 5, e 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l’eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea motivazione, carente ed erronea istruttoria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’appello incidentale.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Ilde Follieri - Enrico Follieri & Associati Studio Legale
Enrico Follieri - Enrico Follieri & Associati Studio Legale
Maria Sara Derobertis - P&I – Studio Legale Guccione e Associati
Vito Aurelio Pappalepore - Pappalepore
Andrea Manzi - Studio Legale Manzi e Associati