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Respinto il ricorso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro la Società di Progetto Brebemi S.p.A.


Pubblicato il: 2/14/2025

Nel contenzioso, la Società di Progetto Brebemi S.p.A. è affiancata dagli avvocati Claudio Guccione e Maria Ferrante.

La Società di Progetto Brebemi S.p.a. ha impugnato la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0000141 del 4 gennaio 2023, avente ad oggetto “Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano A35. Aggiornamento tariffe autostradali 2023”, trasmessa da Concessioni Autostradali Lombarde con nota prot. CAL-U-2023-00003 del 4 gennaio 2023, con cui si comunica “l’assenza dei presupposti per il riconoscimento dell’adeguamento tariffario a decorrere dal 1° gennaio 2023, sulla base dell’istanza formulata dalla Società” e la nota dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 6 dicembre 2022, avente ad oggetto “Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e Società di progetto Brebemi S.p.A. – Aggiornamenti tariffari per l’anno 2023”, con la quale l’Autorità ha affermato che “l’aggiornamento tariffario 2023, richiesto dalle citate società concessionarie, dovrà essere differito sino alla definizione delle procedure di aggiornamento dei rispettivi PEF, da attuarsi in conformità alle citate delibere nn. 106/2020 e 87/2021”; la Società ha chiesto, altresì, l’accertamento dei diritti ed interessi nascenti dalla vigente ed operante convenzione di concessione autostradale ed afferente il contenuto patrimoniale ed economico del rapporto concessorio (Convenzione Unica sottoscritta dalla Società ricorrente e da CAL S.p.a., l’1 agosto 2007, in forza dell’art. 2, comma 82, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i.).

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso con sentenza n. 3386 del 2024, appellata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per i seguenti motivi di diritto: I) eccezione preliminare volta a contestare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze; II) eccezione di inammissibilità del ricorso con riguardo all’impugnazione della nota dell’ART del 6 dicembre 2022, avente ad oggetto “Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e Società di progetto Brebemi S.p.A. – Aggiornamenti tariffari per l’anno 2023”, con la quale l’Autorità ha affermato che “l’aggiornamento tariffario 2023, richiesto dalle citate società concessionarie, dovrà essere differito sino alla definizione delle procedure di aggiornamento dei rispettivi PEF, da attuarsi in conformità alle citate delibere nn. 106/2020 e 87/2021”; III) erroneità dell’interpretazione del TAR in ordine alle disposizioni legislative applicabili.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di accoglimento del ricorso di primo grado. Spese compensate.